Piano attuativo e demolizione dell’edificio: interesse del proprietario non aderente (TAR Toscana n. 1250 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile specifico sottoposto a vincolo latamente espropriativo da uno strumento urbanistico generale ha interesse a impugnare il piano attuativo che ne prevede la demolizione, senza che la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT o il deposito in giudizio dell’istanza di prelievo facciano decorrere il termine di impugnazione. Le scelte di pianificazione attuativa sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza. La previsione della demolizione eseguita dopo la realizzazione del nuovo edificio assicura la continuità dell’attività produttiva e non integra il difetto di interesse. La legittimità del piano non è condizionata alla immediata disponibilità delle risorse per l’eventuale espropriazione.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare sito in via Lucchese, nel territorio comunale, composto da un fabbricato produttivo e dall’antistante piazzale, condotto in affitto da altra società che vi svolge attività di officina e carrozzeria, ricorreva avverso la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo che includeva l’area nel perimetro della scheda “Ambito di Trasformazione AT09”, già scheda norma AT53.
L’area era interessata da un intervento di ristrutturazione urbanistica avviato fin dal regolamento urbanistico del 2006 e confermato negli strumenti successivi. Il consorzio costituito dai proprietari confinanti presentava istanza di approvazione del piano attuativo, senza l’adesione della proprietaria per cui è causa. Dopo il rigetto delle osservazioni, il Comune approvava il piano attuativo con deliberazione consiliare n. 79 del 25.09.2024. Le società impugnavano il piano operativo con ricorso introduttivo e il piano attuativo con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti. Secondo l’art. 41 cod. proc. amm., il termine decorre dalla scadenza della pubblicazione per i soggetti non nominati nel provvedimento. Tuttavia, quando lo strumento urbanistico incide su un bene immobile specifico imponendo un vincolo latamente espropriativo, è necessaria la notificazione o la prova della piena conoscenza. Nel caso di specie l’area era individuata nominativamente nella scheda norma e il Comune aveva rappresentato il ricorso al potere di cui all’art. 108, co. 3, della legge regionale n. 65/2014.
Nemmeno il deposito in giudizio dell’istanza di prelievo del 10.04.2025 integra la conoscenza dell’atto. Il mero deposito di un documento nel fascicolo d’ufficio non configura un onere di consultazione quotidiana in capo al difensore, salvo che il deposito sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale. L’eccezione di tardività è dunque respinta.
Sul difetto di interesse, il Collegio distingue il ricorso introduttivo dai motivi aggiunti. La scheda norma AT09 non contiene previsioni immediatamente lesive: le prescrizioni sono solo morfologiche e nessuna preclude la prosecuzione dell’attività. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile.
Diverso è il piano attuativo. La relazione illustrativa e l’art. 6 delle NTA prevedono la completa demolizione della volumetria esistente, compreso l’edificio dell’unità minima di intervento riconducibile alla proprietà della ricorrente. L’interesse all’impugnazione sussiste e l’eccezione è respinta.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il disegno urbanistico è espressione di amplissima discrezionalità, con sindacato limitato a evidenti profili di illogicità. Le censure sul contrasto con lo strumento generale sono infondate: il piano attuativo consente la conservazione dell’attività produttiva e prevede che la demolizione possa avvenire anche dopo la realizzazione del nuovo edificato. I profili viabilistici sono stati valutati con studio dei volumi di traffico; nessuna previsione contempla grandi strutture di vendita; la fattibilità economica non condiziona la legittimità del piano. I motivi aggiunti sono respinti.
Nota della Redazione
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