Ottemperanza per la Carta del docente: ordine di pagamento al Ministero (TAR Puglia n. 190 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione, con conseguente estraneità al suo ambito di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. Nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’accertata inerzia dell’amministrazione, non giustificata in giudizio, legittima l’ordine di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine fissato dal giudice, con riserva della nomina del commissario ad acta per l’eventualità del perdurare dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha adito il TAR Puglia per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore corrispondente a quello perduto, pari a tre annualità, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente lamentava il persistente inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la sentenza fosse stata trasmessa in copia conforme in data 11 giugno 2024 e fosse stata certificata la sua valenza di cosa giudicata dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro il 3 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza avverso il giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm.. Ha precisato che tale giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla cognizione di domande ulteriori, ancorché collegate alla pretesa già definita. Ha quindi accertato che la sentenza del Tribunale di Foggia era stata ritualmente trasmessa all’Amministrazione e che aveva acquisito efficacia di cosa giudicata, come da certificazione prodotta.
Il TAR ha rilevato che il Ministero non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, né aveva fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Sul presupposto della persistente omessa esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate in favore del ricorrente.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, essa è stata riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine, si protragga l’inadempimento. Il Collegio ha motivato tale scelta richiamando il comportamento esecutivo rilevato, in omologhe cause, dall’Amministrazione, i cui ritardi sarebbero stati determinati da carenze organiche. La sentenza ha, infine, condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite e ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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