Rideterminazione canoni demaniali e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Basilicata n. 260 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici non si estende alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Le controversie aventi ad oggetto la sola rideterminazione dei canoni concessori e la mera verifica dei presupposti per la loro determinazione, in applicazione di una cogente disposizione normativa, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. La giurisdizione del giudice ordinario si estende, nella fase del rapporto concessorio, alle questioni inerenti all’adempimento o all’inadempimento della concessione, nonché alle conseguenze risarcitorie. Solo quando la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione o investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, la cognizione spetta al giudice amministrativo.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio, all’esito di un’ispezione demaniale, accertava che lo stabilimento balneare gestito dalla società ricorrente presentava opere di ampliamento e manufatti non rimossi a fine stagione, realizzati in assenza di titolo concessorio.

Conseguentemente, la Regione rideterminava i canoni demaniali marittimi per le annualità dal 2015 al 2025, escludendo il frazionamento stagionale del canone e applicando i valori OMI, e richiedeva alla società il pagamento di conguagli per complessivi € 81.375,69. La società impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo plurimi vizi e domandando il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti. Il Collegio ha richiamato l’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., che riserva al giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione espressa per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle pronunce indicate, il TAR ha precisato che il riparto di giurisdizione dipende dalla natura dell’attività esercitata dall’amministrazione nella determinazione del canone. Qualora l’amministrazione applichi criteri vincolati, effettuando un mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali e semplici operazioni aritmetiche, la posizione del concessionario è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.

Nel caso di specie, l’Ufficio Marittimo non aveva adottato alcun provvedimento autoritativo, ma si era limitato a riscontrare gli accertamenti dell’Agenzia del Demanio e a rideterminare i canoni in base alla normativa vigente, tenendo conto della destinazione d’uso dei beni. La qualificazione dell’occupazione, l’applicazione del criterio di stagionalità e l’accertamento del carattere pertinenziale delle opere non implicavano valutazioni discrezionali, ma applicazione di regole vincolate a circostanze fattuali.

Il Tribunale ha infine rilevato che anche le doglianze relative all’errata interpretazione delle norme e la domanda risarcitoria seguono la sorte della domanda principale e, pertanto, la cognizione dell’intera controversia spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con indicazione del termine per la riproposizione del giudizio. Le spese sono state compensate per la non agevole individuazione del criterio discretivo della giurisdizione, con irripetibilità del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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