Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Veneto n. 1010 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e la condanna all’esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. resta soggetta a un potere discrezionale ampio, orientato a evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, e può essere respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino ragioni ostative valutabili anche come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con sentenza del giudice ordinario del lavoro, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma prevista per gli anni scolastici dal 2021 al 2024.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stato notificato all’Amministrazione, con il conseguente decorso del termine dilatorio.
Nel merito il ricorso è fondato. L’inadempimento non è contestato e l’Amministrazione deve essere condannata a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica con l’accredito della somma determinata nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Quanto alla astreinte, il Collegio richiama Cons. St., A.P., n. 15/2014: la specialità del debitore pubblico impone di valutare le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, aggiungendo al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Il giudice dell’ottemperanza dispone di un ampio potere discrezionale nel negare la sanzione o mitigarne l’importo.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, sez. III, n. 9022/2018, TAR Lazio, sez. II, n. 3101/2018 e TAR Campania, sez. VII, n. 3836/2018, precisando che tali ragioni ostative rilevano ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è pertanto respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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