DVR privo di valutazione del rischio: legittimo il diniego INAIL (TAR Toscana n. 1229 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamento di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, il diniego opposto dall’INAIL è legittimo quando il DVR allegato alla domanda non rechi la valutazione del rischio infortunistico relativo alle macchine oggetto di sostituzione, richiesta dalla lex specialis dell’avviso ISI 2022 (art. 18 e Allegato 1.1) e funzionale a dimostrare il miglioramento documentato delle condizioni di sicurezza. La valutazione non postula un calcolo numerico, ma un processo effettivo di analisi e stima del rischio, anche solo qualitativo o semiquantitativo, idoneo a rendere comparabile il livello ante e post intervento. La verifica di ammissibilità è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione.

Il Fatto

Con avviso pubblico ISI 2022, pubblicato il 01.02.2023, l’INAIL aveva indetto una procedura per finanziare progetti di investimento volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Il ricorrente presentava domanda di finanziamento per la sostituzione di un escavatore, allegando il DVR e una perizia asseverata.

Dopo la comunicazione di un preavviso di diniego e la presentazione di osservazioni integrative, l’istituto confermava l’inammissibilità a finanziamento, rilevando l’incompletezza del DVR, l’assenza della valutazione del rischio per la macchina da permutare e incongruenze sui preventivi. Proponeva quindi ricorso al TAR, integrato da motivi aggiunti dopo il deposito di una relazione tecnica dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto la natura del controllo demandato all’INAIL. La verifica di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande, prevista dagli artt. 18-19 e dall’Allegato 1.1 dell’avviso, implica un’attività di apprezzamento tecnico-discrezionale: non basta riscontrare la presenza formale dei documenti, occorrendo valutarne sufficienza e attendibilità rispetto alla tipologia di intervento. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò esterno, potendo intervenire solo di fronte a manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione.

Sul piano sostanziale, la ricorrente sosteneva che il DVR fosse conforme all’art. 28 d.lgs. n. 81/2008, non richiedendo la norma la quantificazione numerica del rischio. Il Collegio respinge la tesi. L’avviso e l’Allegato 1.1 non esigono una mera individuazione astratta dei fattori di pericolo, ma pretendono che nel DVR risulti la valutazione del rischio infortunistico relativo alle macchine da sostituire. Le disposizioni degli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/2008 confermano che la valutazione è un processo dinamico, articolato in individuazione dei pericoli, analisi e stima del rischio, definizione delle misure, programmazione e aggiornamento. È insito nel concetto di valutazione quello di misurazione: non serve un parametro numerico, ma è necessaria una determinazione del grado di pericolosità, anche qualitativa, con classificazioni descrittive.

Nel caso concreto, il DVR si esauriva in un elenco di pericoli “possibili”, privo di correlazione con mansioni, impiego effettivo delle macchine e condizioni operative. Difettava il dato di partenza, cioè la valutazione iniziale del livello di rischio, senza il quale non è appurabile il miglioramento che costituisce la ratio del finanziamento. La Corte distingue il principio di prevenzione, che opera sul piano del prevedibile e del misurabile, dal principio di precauzione, riferito all’incertezza scientifica: l’obbligo datoriale è configurabile come obbligazione di mezzi qualificata, non di risultato.

Quanto al soccorso istruttorio ex art. 19 dell’avviso, il Collegio osserva che esso non può tradursi nella redazione ex novo di una valutazione originariamente mancante, pena la violazione della par condicio tra i partecipanti. Né risulta violato l’art. 10-bis l. n. 241/1990: il preavviso di diniego aveva già rappresentato in modo espresso che il DVR era incompleto e privo di valutazione del rischio, sicché la relazione tecnica istruttoria non introduce motivazioni postume, essendo priva di autonoma valenza provvedimentale. Il ricorso, plurimotivato, è respinto: la legittimità della prima ragione giustificatrice rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze (Cons. Stato Sez. V n. 7289/2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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