Decadenza dall’assegnazione ERP per proprietà di immobile C3 (TAR Toscana n. 1733 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la posizione del privato sia connotata dalla fase pubblicistica dell’assegnazione e difetti un valido titolo contrattuale di occupazione dell’immobile. Il potere di verifica dei requisiti in capo all’amministrazione è immanente e la sussistenza di una causa di decadenza dall’assegnazione va accertata secondo la normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto terminativo. La decadenza disposta ex art. 38, comma 3, lett. m), l.r. Toscana n. 2/2019, per intervenuta titolarità di un diritto di proprietà su immobile classificato in categoria catastale C3, è legittima e non può essere neutralizzata da alcun affidamento legittimo quando manchi un provvedimento di assegnazione definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente occupa dal 1989 un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Viareggio, assegnatogli in via provvisoria dal Comune con ordinanza del medesimo anno, adottata per assegnare plurimi alloggi di proprietà ATER a nuclei familiari in grave disagio abitativo. L’assegnazione provvisoria è stata prorogata con successivi provvedimenti, l’ultimo dei quali con termine finale al 31 dicembre 1999.

Nel giugno 2021 il Comune avvia il procedimento di decadenza per intervenuto acquisto, in capo al ricorrente, di un immobile in categoria C3 di valore superiore ai limiti di legge. Con ordinanza n. 3 del 21 marzo 2022 dispone la decadenza dall’assegnazione e lo sgombero dell’immobile. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, contestando la falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, lett. m), l.r. n. 2/2019 e l’applicabilità della norma novellata nel 2020 ai soli acquisti successivi.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio affronta l’eccezione di giurisdizione sollevata dal Comune. Richiamando Cass., sez. un., n. 32956 del 2025, il TAR ricorda che la giurisdizione del giudice amministrativo opera quando vengono in rilievo i vizi del procedimento prodromico all’assegnazione, mentre spetta al giudice ordinario la fase successiva alla stipula del contratto, a dimensione paritetica.

Nel caso concreto manca del tutto un atto paritetico tra le parti. Non risulta stipulato alcun contratto, né una concessione di diritto pubblico, ma solo mere assegnazioni temporanee, l’ultima delle quali riconosceva la legittima occupazione solo fino al 31 dicembre 1999. Da allora il ricorrente è occupante senza titolo. La fase pubblicistica, iniziata nel 1989, non è mai conclusa: sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, l’art. 38, comma 3, lett. m) impone al Comune di avviare il procedimento di decadenza quando l’assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà su immobile rientrante nell’allegato A. L’acquisto dell’immobile in categoria C3 è circostanza sufficiente a giustificare il provvedimento. L’argomentazione sulla destinazione dell’immobile ad attività lavorativa prevalente è indimostrata e, comunque, non pertinente, poiché la disposizione riguarda l’assegnatario non in quiescenza.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il potere di verifica dei requisiti è immanente e la causa di decadenza va accertata in base alla normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto. Il Comune ha quindi correttamente applicato la disposizione nella versione risultante dalla riforma del 2020. Non può soccorrere alcun affidamento legittimo, essendo insussistente un provvedimento di assegnazione definitiva. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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