Prova di resistenza del terzo graduato e programmazione nel ciclo degli appalti (TAR Toscana n. 1231 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente collocato al terzo posto che impugni l’aggiudicazione deve fornire la prova di resistenza, intesa come verifica prognostica ex ante della concreta, attuale e immediata utilità derivante dall’annullamento degli atti gravati. L’azione è pertanto inammissibile quando, espunti gli incrementi di punteggio riferiti a censure non fondate, il ricorrente non raggiunga comunque il punteggio dell’aggiudicataria e non consegua quindi la sicurezza dell’aggiudicazione. La programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 d.lgs. n. 36/2023 costituisce fase strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico, ma la sua carenza non determina ipso iure l’invalidità degli atti della successiva procedura di affidamento: assume rilievo, in via mediata, solo ove si traduca in violazione di altri principi e in una concreta lesività della posizione del ricorrente.

Il Fatto

Il Comune di Siena, quale centrale di committenza per conto di un ufficio giudiziario, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza attiva armata presso uffici giudiziari, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, l’appalto è stato aggiudicato a una società di vigilanza, con l’offerta della ricorrente collocata al terzo posto in graduatoria.

La terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’erroneità delle valutazioni tecniche discrezionali sui criteri dell’offerta tecnica e, in via subordinata, l’omessa programmazione dell’affidamento. Resisteva la stazione appaltante, insieme all’amministrazione committente e alla controinteressata, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza. L’istanza cautelare era respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure sull’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, articolate sul metodo del confronto a coppie previsto dalla lex specialis. La ricorrente contestava i coefficienti relativi a sei criteri discrezionali, rivendicando il punteggio massimo per ciascuno. Il Tribunale verifica la coerenza formale tra giudizio sintetico verbalizzato e quantificazione numerica, e la coerenza sostanziale rispetto al parametro dell’efficacia richiesto dal disciplinare.

Per i criteri esaminati il Collegio rileva che la graduazione operata dalla Commissione rispecchia il diverso grado di strutturazione delle proposte, sicché non emerge alcun disallineamento tra giudizio e punteggio. Le censure non risultano idonee a scalfire le valutazioni tecnico-discrezionali, né sotto il profilo della motivazione né sotto quello della conformità alla lex specialis. Il motivo è quindi dichiarato inammissibile, oltre che infondato.

Sul piano dell’interesse, la Corte ricostruisce la prova di resistenza. Poiché i recuperi di punteggio ipotizzati dalla ricorrente sui criteri non fondati vengono meno, il vantaggio residuo non consentirebbe comunque di superare il punteggio dell’aggiudicataria. La giurisprudenza richiamata qualifica la prova di resistenza come dimostrazione a priori della sicura aggiudicazione, condizione dell’azione volta a scalzare la posizione del primo graduato; per il terzo classificato l’interesse sussiste solo se le censure incidano sulle posizioni che lo precedono. Difetta pertanto un’utilità concreta e attuale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio riconosce che l’art. 37 d.lgs. n. 36/2023 impone l’adozione del programma triennale degli acquisti e la sua pubblicazione, quale presidio di pianificazione e trasparenza. Tuttavia la norma non tipizza alcuna sanzione caducatoria per l’acquisto non programmato: la carenza assume rilievo solo in via mediata, quando si traduca in violazione di altri principi, come il divieto di frazionamento artificioso. Esclusa la lesività concreta, il motivo è respinto.

Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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