Sospensione ex art. 100 TULPS e natura preventiva della misura (TAR Trentino-Alto Adige n. 76 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio commerciale disposta ai sensi dell’art. 100 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) costituisce misura di prevenzione, non sanzionatoria, e prescinde dall’accertamento della responsabilità del titolare. Ai fini della sua adozione non è necessario che si siano verificati tumulti o gravi disordini, né che sussista un abituale ritrovo di persone pregiudicate, essendo sufficiente che l’esercizio dell’attività costituisca, nell’apprezzamento discrezionale dell’Autorità, un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’adozione della misura può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza di soggetti pericolosi. La qualificazione di “persone pregiudicate o pericolose” può fondarsi sugli accertamenti di polizia, ed è irrilevante che i soggetti riscontrati nei vari controlli non siano sempre gli stessi, riferendosi l’abituale frequentazione alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per un punto raccolta di gioco con apparecchi VLT, impugnava il decreto con cui il Questore di Bolzano aveva disposto la sospensione per quindici giorni, con decorrenza immediata e contestuale chiusura, dell’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio.
Il provvedimento traeva origine da un controllo di polizia nel corso del quale era stata identificata una minore quattordicenne, peraltro risultata scomparsa, intenta a fumare, bere alcolici e utilizzare le slot machine. Il Questore fondava la misura anche sulla frequente presenza di avventori gravati da precedenti penali e di polizia, riscontrata nell’ambito di otto controlli. Il ricorrente deduceva l’assenza dei presupposti di legge, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la natura sproporzionata della misura, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente la ratio dell’art. 100 T.U.L.P.S., qualificandola come misura a funzione preventiva che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore. La misura non è correlata alla responsabilità del titolare, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare la sicurezza della collettività.
Sulla scorta di Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932 e di Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2024, n. 910, il Tribunale afferma che gli accertamenti di polizia costituiscono piena prova dei fatti e che l’abituale frequentazione si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi, non all’identità degli avventori. Ne deriva l’irrilevanza dell’argomento secondo cui i pregiudicati riscontrati sarebbero sempre diversi.
Il primo motivo è respinto: la presenza della minore costituisce solo l’ultima di una serie di episodi, e la pervicace e sistematica presenza di soggetti gravati da precedenti in tutti i controlli — compreso quello effettuato la notte dell’ultimo accesso — supera le censure sull’ampiezza del lasso temporale. Il Collegio esclude il dedotto bis in idem rispetto all’ammonimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poiché anche prescindendo dall’episodio della minore il rinvenimento di un soggetto pluripregiudicato conferma la natura di abituale ritrovo del locale.
Il secondo motivo è disatteso: le finalità dell’art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione di avvio, trattandosi di provvedimento cautelare. Il terzo motivo cade parimenti, non vertendosi in ambito repressivo né configurandosi una responsabilità oggettiva. Il richiamo alla Corte cost. n. 368/1988 è giudicato inconferente, riguardando fattispecie incriminatrici di natura punitiva.
La domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazione dell’an e del quantum, oltre che per la piena legittimità del provvedimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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