Offerta tecnica incompleta e requisiti minimi nel nuovo codice appalti (TAR Trentino-Alto Adige n. 56 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche essenziali e indefettibili della prestazione o del bene, definite dalla lex specialis, costituiscono requisiti minimi di partecipazione alla procedura. La loro difformità integra un’ipotesi di aliud pro alio e impone l’esclusione dell’offerta, anche in assenza di una espressa comminatoria nel bando. Il potere della stazione appaltante di verificare il rispetto dei requisiti minimi può essere esercitato anche prima dell’aggiudicazione, quand’anche essi attengano alla fase esecutiva. Le clausole del bando si interpretano secondo il criterio letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza procedimenti ermeneutici integrativi in presenza di testi chiari, e la stazione appaltante resta autovincolata al loro rispetto.
Il Fatto
Una società ha indetto una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento di un contratto quadro quadriennale relativo alla fornitura con posa in opera di ricoveri individuali per biciclette, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Alla gara partecipavano due soli concorrenti: la ricorrente e la controinteressata.
All’esito delle valutazioni, la commissione collocava al primo posto la controinteressata e aggiudicava la commessa. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, i verbali di valutazione tecnica e la graduatoria, deducendo l’inammissibilità dell’offerta tecnica vincente per carenza dei requisiti minimi prescritti dal capitolato e, in subordine, la sua mancata penalizzazione nel punteggio. Chiedeva l’annullamento, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e, in via gradata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esegesi della lex specialis, che vincola tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante. Il disciplinare stabiliva che sarebbero state prese in considerazione solo offerte con caratteristiche corrispondenti, migliorative o equivalenti a quelle del capitolato, prevedendo espressamente l’esclusione delle forniture non conformi ai requisiti minimi. Il capitolato individuava in termini cogenti dimensioni interne ed esterne del manufatto, dotazioni obbligatorie, materiali, caratteristiche della serratura elettronica e sistema di aerazione.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal Collegio, le caratteristiche essenziali definite dal bando costituiscono legittima condizione di partecipazione, poiché il contratto deve essere aggiudicato a un concorrente in grado di assicurare il minimo prestabilito. La difformità rispetto a tali prescrizioni concretizza un aliud pro alio che comporta di per sé l’esclusione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, V, n. 2486 del 2020, n. 5260 del 2019 e n. 565 del 2018.
La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui le specifiche tecniche non sarebbero oggetto di valutazione, perché attinenti alla sola fase esecutiva. Il Consiglio di Stato, V, n. 795/2026, ha chiarito che il potere di accertare il rispetto dei requisiti minimi della prestazione può essere esercitato anche nella fase precedente all’aggiudicazione, in conformità al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. La natura di requisiti minimi obbligatori emerge dal tenore letterale delle prescrizioni, connotate dall’uso sistematico del verbo “deve”, da interpretare secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza ricorso a interpretazioni integrative in presenza di clausole chiare.
Il Collegio esamina poi i criteri di valutazione e la scheda della commissione, rilevando che l’oggetto del giudizio non era circoscritto alle sole proposte migliorative, ma investiva la conformità e la qualità intrinseca del bene offerto. La stazione appaltante, avendo delineato con precisione le caratteristiche dell’oggetto, si era autovincolata al loro rigoroso rispetto, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento.
Dal confronto tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria e il capitolato emergono plurime difformità: larghezza interna di 950 mm in luogo dei 900 mm prescritti, assenza dell’indicazione della larghezza netta della porta, dell’altezza interna e della larghezza esterna, altezza esterna comprensiva del piedino, lunghezza interna inferiore a quella richiesta. Non risultano comprovate la capacità della canaletta di ospitare ruote fino a 85 mm, la presenza del gancio appendiabiti, l’illuminazione LED comandata dalla serratura, il materiale della struttura con rivestimento di zinco di spessore minimo pari a 60 μ, gli spessori minimi dei componenti, la protezione IP56 della serratura e la conformità scritta al colore prescritto.
Tali carenze attengono a elementi strutturali e qualificanti. L’offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Il ricorso è accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento del secondo, perché il mancato rispetto dei requisiti minimi è vizio più radicale della valutazione peggiorativa rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Gli atti impugnati sono annullati, con ordine di esclusione della controinteressata e accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti.
Nota della Redazione
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