Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione documentale in materia di accesso (TAR Calabria n. 1515 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione oggetto di istanza di accesso determina il venire meno dell’interesse alla decisione e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La soddisfazione piena e successiva dell’interesse sotteso alla richiesta ostensiva priva di utilità la prosecuzione del giudizio, sia con riferimento alla domanda cautelare sia con riguardo al merito. I peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, deducendo plurimi vizi di legittimità. L’atto impugnato era stato adottato dall’Ufficio Territoriale di Rossano dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza. Nel giudizio si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del procedimento, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando che l’ostensione della documentazione richiesta era nel frattempo sopravvenuta per effetto di un provvedimento adottato da un diverso ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, come dedotto nella memoria depositata dalla parte ricorrente, soddisfa pienamente l’interesse sotteso all’istanza di accesso. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla decisione tanto sulla domanda cautelare quanto sul merito del ricorso, rendendo applicabile l’istituto della cessazione della materia del contendere.

La pronuncia si fonda sul disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, risulti che non vi è più interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente all’ostensione dei documenti è stato integralmente soddisfatto dall’amministrazione, seppure da un ufficio territorialmente diverso da quello che aveva adottato il provvedimento di rigetto originariamente impugnato.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite in ragione dei peculiari profili della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza dell’atto satisfattivo dell’interesse azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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