Ottemperanza al giudicato e astreinte: crisi di finanza pubblica esclude la penalità (TAR Campania n. 35 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa creditoria, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però dovuta in via automatica: oltre al limite della manifesta iniquità, opera l’autonomo requisito della sussistenza di altre ragioni ostative, rimesso alla discrezionalità del giudice. Integrano tali ragioni la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, che giustificano la mancata condanna dell’ente locale al pagamento dell’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del Comune intimato alla sentenza con cui il giudice ordinario, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Il difensore ha rappresentato l’avvenuta notifica del titolo all’Ente, il decorso del termine di legge di centoventi giorni, il passaggio in giudicato e la persistente inerzia dell’amministrazione. Ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato nella parte relativa alle spese, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Ente al pagamento della penalità di mora. Il Comune non si è costituito e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame della documentazione prodotta. La sentenza azionata, munita di formula esecutiva del 10.6.2022, è stata notificata al Comune il 24.6.2022 ai fini dell’intimazione ad adempiere ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 15.6.2023.

È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione provato l’avvenuto pagamento.

Rispettate le formalità procedurali e riconosciuta la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Ente di provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a idoneo funzionario. L’organo straordinario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Ente debitore, non si liquida alcun compenso commissariale.

Sulla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza verificarne il rilievo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano quindi, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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