Sei scatti stipendiali spettano anche in caso di congedo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 13 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato anche nel caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento al pagamento della restante contribuzione previdenziale, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Non sussiste alcuna preclusione processuale per la mancata presentazione di una preventiva istanza o diffida all’Amministrazione, né difetto di interesse ad agire quando l’Istituto abbia già quantificato il trattamento omettendo il beneficio.
Il Fatto
Alcuni appartenenti al personale della Polizia di Stato, collocati in congedo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno agito davanti al giudice amministrativo per contestare la quantificazione del trattamento di fine servizio operata dall’INPS. L’Istituto previdenziale, nei prospetti di liquidazione, non aveva incluso nella base di calcolo la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Esperita senza riscontro una diffida via PEC, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio e la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento, con interessi e rivalutazione. L’Istituto ha eccepito l’inammissibilità per mancanza di preventiva domanda e il difetto di interesse, non essendo ancora maturato il diritto alla concreta corresponsione del TFS, e nel merito ha invocato l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 quale norma ostativa in caso di cessazione a domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa preventiva istanza. La doglianza è smentita in fatto dalla documentazione prodotta e, in diritto, non sussiste alcuna preclusione di rito legata alla mancata presentazione di una diffida all’Amministrazione competente, che l’Istituto non è stato in grado di individuare.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di interesse. A prescindere dal momento dell’effettiva liquidazione, permane l’interesse a ottenere una corretta quantificazione dell’importo spettante, poiché l’Amministrazione aveva già determinato il trattamento senza considerare il beneficio, come emerge dai prospetti allegati.
Nel merito, il richiamo all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è giudicato inconferente. La cessazione dal servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto dell’anzianità anagrafica e di quella retributiva. La disposizione che riconosce i sei scatti a chi cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS, come precisato dal Consiglio di Stato e dal C.G.A.R.S.
Quanto all’argomento fondato sul modello PA04, il Tribunale osserva che, dopo la circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019, il sistema basato sulla trasmissione del modello da parte dell’Amministrazione di appartenenza è stato progressivamente superato in favore della gestione diretta delle posizioni assicurative mediante le banche dati Uniemens-ListaPosPa. Nel nuovo assetto la valutazione dei presupposti per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, incluso il TFS, spetta in via esclusiva all’INPS, senza necessità di ulteriore validazione da parte dell’Amministrazione di provenienza.
Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo ai ricorrenti, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara il diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e condanna l’Istituto al pagamento delle somme dovute. Sugli importi spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, computati solo sulle tranches di liquidazione già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna. Le spese di lite sono poste a carico dell’Istituto soccombente.
Nota della Redazione
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