Improcedibile il ricorso contro l’abbattimento dei lupi per esaurimento dell’autorizzazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 18 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un’autorizzazione in deroga all’abbattimento di esemplari di specie protetta, che abbia esaurito i propri effetti per lo spirare del termine in essa fissato, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo postula un interesse attuale e concreto, che deve permanere sino alla decisione. Il venir meno dell’efficacia del provvedimento lesivo rende inutile l’eventuale sentenza di accoglimento. La medesima sorte colpisce l’impugnativa degli atti regolamentari privi di autonoma lesività, gravati insieme al provvedimento applicativo, non essendo configurabile un interesse alla conformazione dell’esercizio futuro del potere.

Il Fatto

Tre associazioni attive nella tutela degli animali e dell’ambiente hanno impugnato, davanti al TAR Trentino-Alto Adige, il decreto con cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha autorizzato l’abbattimento di due esemplari di lupo nell’area individuata come cluster 1, nel territorio di un comune provinciale. Il provvedimento mirava a prevenire danni gravi al patrimonio zootecnico.

Le ricorrenti hanno gravato, in uno con l’autorizzazione, il regolamento di esecuzione sulle zone pascolive protette, il decreto presidenziale istitutivo delle stesse, i decreti direttoriali di individuazione delle aree e i pareri dell’Osservatorio faunistico provinciale e dell’ISPRA. Respinta la tutela cautelare, la causa è giunta alla trattazione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’autorizzazione impugnata prescriveva il compimento dei prelievi entro sessanta giorni dalla propria emanazione. Tale termine, finalizzato a circoscrivere la deroga nel tempo, nello spazio e nel numero di esemplari, era ormai spirato al momento della decisione.

Il provvedimento ha, pertanto, perso la propria efficacia e con essa la capacità di ledere l’interesse delle ricorrenti. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a mente dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., risultando inutile un’annullamento di un atto ormai privo di effetti.

Il Collegio ha richiamato la nozione di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve essere personale, attuale e concreto, e ha ribadito che l’accertamento di tale condizione è pregiudiziale all’esame del merito. La giurisdizione amministrativa, di natura soggettiva, non è preordinata alla generale legalità dell’azione amministrativa, bensì alla tutela della posizione giuridica del ricorrente.

Quanto agli atti regolamentari, il TAR ha escluso che essi siano dotati di autonoma lesività. Il regolamento si limita a fissare i criteri per l’individuazione delle zone pascolive protette, senza costituire presupposto sufficiente per l’adozione dell’autorizzazione, che richiede una verifica caso per caso delle altre condizioni poste dalla direttiva 92/43/CEE. Escluso l’autovincolo prospettato dalle ricorrenti, la caducazione dell’interesse verso l’atto applicativo travolge anche l’impugnativa degli atti presupposti.

Il Collegio ha inoltre osservato che, ove si fosse ritenuta l’autonoma lesività del regolamento, la sua impugnativa sarebbe stata comunque tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine decadenziale, in uno con il successivo provvedimento applicativo. L’improcedibilità ha privato di rilievo le questioni di costituzionalità e di contrasto con il diritto unionale, non sollevabili. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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