Accoglienza richiedenti asilo: obbligo di provvedere anche in caso di indisponibilità di posti (TAR Lazio n. 13287 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza e l’inserimento in lista di attesa costituisce atto meramente interlocutorio, inidoneo a soddisfare l’obbligo di legge. Le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione. L’assenza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo rilevante solo per le forme rafforzate dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015. La domanda di accoglienza deve essere definita con provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale di cui al d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione era rimasta silenziosa, senza adottare alcun provvedimento espresso sull’istanza. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-inadempimento dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro normativo di cui al d.lgs. n. 142/2015 che pone precisi obblighi in capo all’Amministrazione in materia di accoglienza. Tale disciplina si inserisce nel generale dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.
L’inerzia serbata è stata ritenuta contraria al principio di legalità dell’azione amministrativa e al canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Il TAR ha disatteso le eccezioni difensive dell’Amministrazione, recependo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza, derivante dalla direttiva 2013/33/UE, ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni organizzative. La temporanea indisponibilità di posti non può equivalere a un diniego e la lista di attesa è solo un atto interlocutorio.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’assenza di condizioni di vulnerabilità non è un presupposto per l’accesso alle misure ordinarie, ma rileva esclusivamente per l’attivazione delle forme speciali di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015. Il ricorso è stato accolto con l’ordine all’Amministrazione di pronunciarsi entro trenta giorni e con la nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un Commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, che dovrà provvedere nei successivi trenta giorni su istanza della parte.
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Nota della Redazione
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