Istanza di sanatoria reiterata non impone nuovo provvedimento del Comune (TAR Umbria n. 355 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione comunale non è tenuta a provvedere nel merito su un’istanza di accertamento di conformità edilizia che si ponga come mera reiterazione di una domanda già respinta, quando non introduca elementi di novità sostanziali. Qualora gli accertamenti fattuali posti a fondamento del precedente diniego siano stati vagliati dal giudice amministrativo e siano ormai coperti da giudicato, la produzione di nuove indagini tecniche di parte non fa sorgere un obbligo di riedizione della valutazione. La strumentalizzazione dell’istituto della sanatoria, attuata mediante la presentazione di istanze plurime e ripetute, non produce l’effetto di sospendere l’ordine di demolizione e di protrarre l’abuso. Ne consegue la legittimità del provvedimento che dichiari l’inammissibilità dell’istanza reiterata.

Il Fatto

Una società proprietaria di un compendio immobiliare aveva realizzato, secondo l’amministrazione comunale, opere in difformità dai titoli abilitativi e in parte in assenza di titolo: la ricostruzione in posizione diversa da quella originaria di un fabbricato rurale, la realizzazione di locali interrati e di una piscina, su area assoggettata a vincolo paesaggistico per effetto del rimboschimento. Nel 2010 il Comune aveva adottato quattro ordinanze di demolizione, impugnate senza esito: il ricorso e i motivi aggiunti erano stati respinti dal TAR Umbria con sentenza del 2019, confermata dal Consiglio di Stato nel 2023. Proposta domanda di revocazione, nelle more la società ha presentato una nuova istanza di accertamento di conformità edilizia, corredata da una relazione tecnica che, mediante nuove misurazioni strumentali, contestava la sovrapposizione dei sedimi e l’estensione del vincolo boschivo.

Il Comune ha dichiarato l’istanza inammissibile e irricevibile, qualificandola come reiterazione di una domanda già definita con diniego e ritenendo insussistente il dovere di provvedere. La società ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e dell’art. 154 della l.r. Umbria n. 1 del 2015. Ha poi esteso l’impugnativa, con motivi aggiunti, alla determinazione di affidamento dell’incarico di frazionamento catastale, atto prodromico all’acquisizione dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della rinuncia ai motivi aggiunti, dichiarando la parziale estinzione del giudizio per quella parte ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e ha esaminato il solo ricorso introduttivo, giudicandolo infondato.

Il nodo giuridico è l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di riesaminare il diniego di sanatoria. La ricorrente sosteneva che la nuova istanza non fosse una richiesta di riesame, ma l’atto iniziale di un nuovo procedimento, sorretto da documentazione tecnica di natura scientifica capace di smentire gli accertamenti posti a base dei precedenti provvedimenti. Il TAR ha respinto la lettura, rilevando che quelli contestati sono gli stessi accertamenti fattuali già vagliati nei giudizi di primo e secondo grado e ormai coperti da giudicato, essendo stata dichiarata inammissibile la revocazione proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato.

Il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Stato che ha definito la revocazione, secondo cui l’esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree in quanto zona soggetta a rimboschimento attiene a un punto su cui la decisione aveva espressamente statuito, anche in relazione alla nota della comunità montana già invocata in appello. Da ciò discende che nessun obbligo di nuove valutazioni può porsi in capo al Comune.

Sul piano della reiterazione, il TAR aderisce all’indirizzo secondo cui, quando le istanze di sanatoria sono plurime e ripetute, l’amministrazione è dispensata dall’obbligo di provvedere nuovamente su una domanda già respinta. La ripetizione di istanze dal contenuto identico, anche se non perfettamente coincidenti sul piano formale, non produce la sospensione automatica dell’ordine di demolizione, ma tradisce una strumentalizzazione dell’istituto, finendo per protrarre l’abuso e precludere l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto.

Coerentemente, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza istruttoria di parte, volta a ottenere una CTU o una verificazione, perché diretta a rimettere in discussione questioni già definite nei precedenti giudizi. Il ricorso introduttivo è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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