Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 322 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, il creditore non è tenuto ad attendere, senza certezza di tempi, gli adempimenti della procedura amministrativa telematica prima di tutelarsi in giudizio. Il pagamento parziale del beneficio non integra la piena esecuzione del giudicato, con conseguente persistenza dell’interesse all’ottemperanza. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’Amministrazione un termine per il pagamento integrale e nomina, già in questa sede, un commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ponendo a carico dell’Amministrazione inottemperante il relativo compenso.
Il Fatto
La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alle spese legali.
La ricorrente, notificata la sentenza in forma esecutiva e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, non avendo ricevuto il bonus. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi con memoria meramente formale, ha poi comunicato l’avvenuto accredito, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha replicato che il pagamento era solo parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’asserita cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione emerge che il Ministero ha corrisposto solo una parte dell’importo spettante in base alla sentenza. In assenza di ulteriori osservazioni o confutazioni, il Tribunale ritiene plausibile la ricostruzione dei pagamenti parziali offerta dalla ricorrente e conclude che dagli atti non risulta eseguita integralmente la condanna.
Nel merito, il TAR richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi, che ha affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.
Nessuna norma supporta la tesi della necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi la considerazione della propria posizione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi. In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, tali considerazioni mantengono validità e non si frappongono ostacoli alla completa esecuzione della sentenza.
Il Tribunale assegna quindi al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. Per l’attività svolta spetta al commissario un compenso di 500 euro a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese seguono la soccombenza, liquidate forfettariamente, e si dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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