Revoca della licenza ex art. 100 TULPS per reiterazione di disordini (TAR Umbria n. 323 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza prevista dall’art. 100 del TULPS persegue una finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica, e non ha natura sanzionatoria. Ne consegue che essa non presuppone la dimostrazione di una specifica responsabilità del titolare dell’esercizio, rilevando piuttosto il collegamento funzionale tra gli episodi di violenza e l’attività autorizzata. Costituisce extrema ratio rispetto alla sospensione e si giustifica quando quest’ultima, già più volte disposta, si sia rivelata insufficiente a ricondurre il rischio entro una soglia accettabile. L’eventuale inadeguatezza del sistema di vigilanza e sicurezza dell’esercizio integra un elemento significativo, ma non indispensabile, del giudizio prognostico. Il potere di revoca non è trasferito ai Comuni dal d.P.R. n. 616/1977 e comprende anche l’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Fatto

Le ricorrenti — la ditta titolare delle autorizzazioni, che gestisce il locale, e la società proprietaria dell’immobile concesso in locazione — hanno impugnato il decreto con cui il Questore di Perugia, in applicazione dell’art. 100 del TULPS, ha revocato la licenza per l’esercizio dell’attività di pubblici spettacoli e trattenimenti e l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, utilizzate per la gestione di una discoteca.

Il provvedimento richiama sette episodi verificatisi tra settembre 2024 e agosto 2025, all’interno del locale o nelle immediate adiacenze, con risse, aggressioni e lesioni, e ricorda tre precedenti decreti di sospensione delle medesime licenze. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, il travisamento dei fatti, l’eccesso di potere per sproporzione e sviamento, e l’illegittimità della revoca congiunta delle due autorizzazioni. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della proprietaria dell’immobile e ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità parziale, riconoscendo in capo alla società proprietaria dell’immobile una situazione giuridica qualificata a tutela del rapporto di locazione. Nel merito, però, il ricorso è respinto.

Muovendo dalla giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’art. 100 del TULPS non svolge funzione sanzionatoria, ma di prevenzione generale e tutela anticipata della sicurezza pubblica. È sufficiente il mero pericolo per l’ordine pubblico, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Il provvedimento resta valido a prescindere dalla personale responsabilità dell’esercente, rilevando l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati.

Sul contraddittorio procedimentale, il Collegio esclude che il maggiore dettaglio della descrizione dei fatti contenuta nel decreto rispetto alle comunicazioni di avvio abbia pregiudicato la difesa: gli stralci delle sommarie informazioni testimoniali costituiscono elementi di prova di fatti già contestati. La comunicazione di avvio conteneva la descrizione degli episodi e consentiva di replicare. L’esigenza di celerità e la negazione radicale dei fatti nelle osservazioni di parte giustificavano la mancata audizione della gestrice.

Quanto al collegamento funzionale tra episodi e attività, il Tribunale osserva che cinque dei sette episodi contestati si sono svolti, in tutto o in parte, all’interno del locale, all’ingresso o all’uscita, oppure nel parcheggio adiacente e in orario di apertura, quindi in spazi funzionalmente riconducibili all’esercizio. Non è necessaria una diretta corresponsabilità gestionale.

Rigettata anche la doglianza sulla pretesa sostituzione delle Forze dell’ordine: pur spettando a queste ultime la vigilanza istituzionale, la gestione della sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo fa carico anzitutto agli organizzatori. Le dichiarazioni degli addetti ai servizi di controllo, non confutate, evidenziano un dispositivo di sicurezza inadeguato per numero di operatori e una gestione approssimativa, con ricorso a figure non abilitate. L’art. 100 del TULPS, infine, prevede la revoca proprio in caso di reiterazione degli episodi.

Quanto alla revoca dell’autorizzazione comunale, il Collegio esclude che il d.P.R. n. 616/1977 abbia trasferito ai Comuni il potere di cui all’art. 100 del TULPS, che attiene a funzioni riservate allo Stato in materia di ordine pubblico, e ne afferma l’estensione anche alle attività di somministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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