Il silenzio-inadempimento non sussiste per il riesame in autotutela non concluso e non conoscibile dal privato (TAR Lombardia n. 814 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento non può essere proposto a scopo meramente esplorativo, quando il privato non sia in grado di conoscere il contenuto del provvedimento adottato sull’istanza di primo grado e la nota con cui l’Amministrazione comunica l’avvio di un riesame in autotutela non chiarisca se il procedimento sia stato effettivamente attivato e con quale esito. Non configura, inoltre, l’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento la mancata adozione del provvedimento finale prima della scadenza del termine, da individuarsi per il procedimento di autotutela in quello previsto per il procedimento di primo grado, pari nella specie a 180 giorni.
Il Fatto
La parte ricorrente, che aveva presentato un’istanza di emersione finalizzata alla regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro, riceveva dalla Prefettura una comunicazione con cui veniva avvisata dell’esistenza di “carenze tali da giustificare un riesame in autotutela dell’istanza”. Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inerte, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna alla conclusione del procedimento e l’adozione di misure cautelari. Si costituiva solo il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto l’istanza cautelare rilevando, in primo luogo, il carattere esplorativo del ricorso. Il ricorrente, infatti, non conosceva l’esito del procedimento di primo grado, tanto da aver proposto un separato ricorso in materia di accesso, e non era quindi in grado di dimostrare l’interesse concreto all’adozione di un provvedimento espresso.
La nota del 04/05/2026 aveva un contenuto scarno, limitandosi a segnalare carenze istruttorie e a rinviare l’esito all’acquisizione di pareri. Da essa non era dato comprendere se il procedimento di autotutela fosse stato già avviato o solo preannunciato, né se l’Amministrazione intendesse concluderlo con una determinazione favorevole o sfavorevole al privato. Tale incertezza rendeva l’azione avverso il silenzio non utilmente esperibile.
La Corte ha inoltre rilevato la dubbia configurabilità di un obbligo di concludere il procedimento di autotutela quando questo sia stato attivato d’ufficio, e non su istanza di parte. Pur senza risolvere tale questione, ha osservato che, anche ammettendone l’esistenza, tale obbligo non risultava violato nella fattispecie: il termine per la conclusione, da individuarsi in quello previsto per il procedimento di primo grado, pari a 180 giorni, non era ancora decorso.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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