Carta docenti: esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 238 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus “carta del docente”, la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione né consente di pretendere dal creditore un’ulteriore attesa senza certezza di tempi. Il diritto all’esecuzione del giudicato non può essere subordinato al compimento di adempimenti amministrativi, né i relativi giudizi possono essere sospesi. Va pertanto assegnato all’Amministrazione un termine per l’adempimento e può essere nominato fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa, trattandosi dell’erogazione di un contributo, ove la misura risulti iniqua.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere il beneficio economico del bonus “carta del docente” per più anni scolastici, oltre alle spese legali.

Esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine previsto dalla normativa in materia di esecuzione nei confronti delle Amministrazioni e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha dedotto di non aver ancora ricevuto le somme. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle astreintes. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto, dagli atti, che non risulta provato il pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Su questa base il ricorso è ricevibile e la pretesa esecutiva è fondata.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidatasi in numerosi giudizi analoghi, che ha già affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento della carta docenti. In particolare, quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, che faceva leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’ufficio scolastico regionale per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Collegio ribadisce che i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non possono essere dilatati fino a imporre al creditore di attendere ulteriormente senza avere certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio: una simile pretesa appare eccessiva ed esorbitante rispetto a quei doveri.

Nessuna norma, del resto, supporta la tesi dell’Amministrazione secondo cui il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, dovrebbe porre in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attendere senza certezza di tempi che la sua posizione sia presa in considerazione; tantomeno è prevista la sospensione dei relativi giudizi.

Poiché non risultano modificate le procedure amministrative né i tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto spettante da giudicati civili, il Collegio ritiene che mantengano validità le considerazioni sui limiti del comportamento collaborativo esigibile dal creditore. Non vi sono dunque ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

In conclusione, viene assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti. È nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, o un funzionario delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della ricorrente, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile, con compenso a carico dell’Amministrazione inottemperante. È invece esclusa la penalità di mora, perché, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, ed è disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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