Silenzio sull’accesso e sopravvenuta carenza di interesse al rilascio dei documenti (TAR Sardegna n. 732 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio. Laddove l’istanza di accesso agli atti sia rimasta priva di riscontro e la documentazione richiesta non venga successivamente ostesa, il ricorso avverso il silenzio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta inutilità della documentazione, dipendente da circostanze sopravvenute quali l’avvenuto perfezionamento del procedimento sottostante, non equivale all’ottenimento del bene della vita, ma configura un difetto sopravvenuto di interesse alla decisione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di datrice di lavoro, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti formulata il 19 dicembre 2025, ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990. L’istanza concerneva l’ostensione dei fascicoli personali della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, ritenuta necessaria per le pratiche di rimborso contributivo e per le agevolazioni connesse all’assunzione dei medesimi. Con memoria depositata il 15 aprile 2026, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che i rimborsi erano stati medio tempore attivati, concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il collegio, nel mandare la causa in decisione, ha rilevato che l’istanza di accesso era finalizzata all’ottenimento di atti propedeutici a pratiche di rimborso contributivo. L’Amministrazione ha dimostrato che tali rimborsi sono stati integralmente attivati tra dicembre 2025 e gennaio 2026, con conseguente venir meno dell’esigenza di ostensione dei documenti richiesti, circostanza confermata dalla stessa società, la quale aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il giudice amministrativo ha tuttavia distinto le due categorie di pronunce, osservando che la cessazione della materia del contendere presuppone l’avvenuto conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita agognato dal ricorrente. Tale presupposto non ricorre nella specie, poiché non vi è stata alcuna ostensione documentale: la documentazione richiesta non è stata mai rilasciata e l’interesse alla sua acquisizione è venuto meno solo per il sopravvenuto perfezionamento dei procedimenti di rimborso.
In tale evenienza, la corretta declaratoria è quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che non richiede l’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, ma si limita a registrare il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. A supporto, il collegio ha richiamato i precedenti del Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135 e Sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383.
Sul fronte delle spese, il collegio ha statuito la condanna dell’Amministrazione alla refusione, in quanto il comportamento dilatorio tenuto ha dato comunque causa alla lite. La pronuncia, pur declinando la domanda nel merito, riconosce la fondatezza sostanziale della pretesa azionata e ristora la parte ricorrente per il contenzioso subito.
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Nota della Redazione
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