Sostegno scolastico al disabile grave e superamento del criterio organizzativo (TAR Campania n. 1283 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un alunno con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, il numero di ore di sostegno non può essere determinato sulla base di criteri organizzativi, di tipologia di scuola frequentata o di contenimento della spesa. L’amministrazione scolastica è tenuta a modulare l’assegnazione sul fabbisogno effettivo del minore, con motivazione congrua e istruttoria calibrata sulla sua specifica condizione e sulla osservazione diacronica. Il sostegno può giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola. In mancanza del PEI aggiornato, la valutazione deve comunque fondarsi sugli atti istruttori disponibili. L’atto che si limiti a richiamare esigenze organizzative è annullabile per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
I genitori di un’alunna minore, riconosciuta dalla competente commissione medica come portatrice di handicap in situazione di gravità, hanno impugnato il decreto del Dirigente Scolastico dell’istituto frequentato dalla figlia, con cui per l’anno scolastico 2025/26 sono state assegnate 25 ore settimanali di sostegno a fronte di 40 ore curriculari di frequenza.
La diagnosi funzionale del neuropsichiatra infantile aveva prescritto un rapporto in deroga per gravità con il massimo delle ore consentite, e il PEI redatto a chiusura dell’anno precedente ne indicava 40. I genitori hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto e dell’allegato, deducendo la mancata considerazione del fabbisogno della minore. Il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto si sono costituiti; l’Ufficio Scolastico Provinciale non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e definibile nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio. Il nucleo della decisione è la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il TAR rileva che l’amministrazione non ha tenuto conto dell’effettivo fabbisogno della minore, obliterando l’orientamento consolidato in materia, richiamato con una lunga serie di precedenti, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 4341 del 2017 e numerose pronunce della stessa Sezione Quarta. La motivazione dell’atto impugnato non risulta calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali, ma appare basata in modo stereotipato su un criterio generale e astratto, che correla il numero di ore alla tipologia di scuola frequentata, privilegiando le esigenze organizzative e di contenimento della spesa.
Tale motivazione standardizzata contrasta con il principio secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, potendo giungere fino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.
Il Collegio osserva inoltre che, pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso — unico atto collegiale idoneo a determinare il fabbisogno —, l’Istituto è comunque tenuto ad adottarlo conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione diacronica della minore. In mancanza di tale atto, la valutazione avrebbe dovuto fondarsi sugli atti istruttori disponibili: il PEI dell’anno precedente, che indicava 40 ore; le certificazioni mediche attestanti la grave disabilità; la diagnosi funzionale che prescrive il rapporto in deroga; l’assenza di indici di miglioramento; l’età della minore, rilevante alla luce dell’art. 2 della Costituzione.
Il ricorso è pertanto accolto e il decreto impugnato annullato, con obbligo per l’amministrazione di conformarsi ai principi enunciati entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, assegnando alla minore 40 ore di sostegno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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