Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 237 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento del bonus carta docenti, l’assegnazione al debitore di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e la contestuale nomina di un commissario ad acta costituiscono rimedi compatibili e cumulabili, non essendo opponibile al creditore l’obbligo di attendere gli esiti di una procedura amministrativa priva di certezza di tempi. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non possono essere dilatati fino a sospendere la tutela giurisdizionale, né autorizzano a subordinare la soddisfazione del credito a nuovi adempimenti telematici. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata ove riguardi l’erogazione di un contributo, perché in tal caso la misura risulterebbe iniqua.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Terni, sezione lavoro, con sentenza n. 16 del 09.01.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre alle spese legali. Il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine.

Poiché il pagamento non era intervenuto, il ricorrente ha notificato la sentenza in forma esecutiva, ha atteso il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle astreintes. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto, dagli atti, che non risulta pagato quanto dovuto in forza del titolo esecutivo. Il presupposto dell’art. 112 cod. proc. amm. è dunque integrato e la pretesa all’esecuzione è fondata.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi e respinge la tesi difensiva dell’Avvocatura dello Stato, costruita sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, intesi a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento. Secondo il Collegio, la pretesa che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma, osserva il Tribunale, supporta la necessità che il docente compia gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi di essere preso in considerazione; meno ancora è prevista la sospensione dei giudizi. Poiché non risultano modifiche nelle procedure amministrative né nei tempi di pagamento, le considerazioni restano valide.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero deve provvedere nel termine di sessanta giorni; per il caso di infruttuoso decorso è nominato commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, che provvederà al rilascio della carta e all’accredito delle somme, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante.

È invece negata la penalità di mora: trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese sono liquidate in euro 800,00 a favore del difensore antistatario, e la sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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