Requisiti minimi di gara e verifica sostanziale della commissione giudicatrice (TAR Umbria n. 240 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio su ricorso principale e ricorso incidentale escludente il giudice amministrativo esamina entrambi, ma può dare priorità all’incidentale quando questo rechi censure immediatamente espulsive, giacché l’accoglimento di una sola di esse consente di prescindere dall’esame delle altre e di passare al principale. La commissione giudicatrice, nel verificare il possesso dei requisiti minimi previsti a pena di esclusione dal capitolato, non può arrestarsi al dato meramente formale della mancata indicazione del documento di comprova, ma deve procedere alla verifica sostanziale della presenza del requisito. La richiesta di CTU volta a ripetere in sede giudiziale la valutazione riservata all’amministrazione dotata di discrezionalità tecnica è inammissibile. L’esclusione del concorrente da gara determina l’improcedibilità dei motivi del ricorso principale divenuti privi di utilità.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una procedura aperta in forma centralizzata per la fornitura in service di apparecchiature per alta disinfezione e decontaminazione di endoscopi, per le aziende sanitarie regionali. Nella specie rileva il lotto n. 1, per un importo a base d’asta di oltre tre milioni di euro. Tre operatori hanno presentato offerta e tutti sono stati ammessi alle fasi successive.
All’esito della valutazione, una concorrente si è collocata prima in graduatoria, seguita dalla ricorrente principale. Conclusa positivamente la verifica di anomalia, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione. La seconda graduata ha impugnato gli esiti, articolando sei motivi; l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando la mancanza in capo alla ricorrente di più requisiti di minima. Quest’ultima ha chiesto l’ammissione di una CTU sulle questioni tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento per cui, in presenza di un ricorso principale e di un ricorso incidentale escludente, devono essere esaminati entrambi. Nel caso concreto, tuttavia, si dà priorità all’incidentale, che reca censure immediatamente espulsive: l’accoglimento di una sola di esse consente di prescindere dalle altre. Il ricorso principale, invece, non contiene censure immediatamente escludenti, salvo quella poi rivelatasi infondata in punto di fatto.
I motivi terzo e quarto dell’incidentale contestano l’assenza di due requisiti di minima previsti dal capitolato a pena di esclusione. Il Collegio osserva che la ricorrente aveva omesso di osservare la previsione del disciplinare sulla indicazione del documento di comprova, e che comunque il requisito risultava mancante. Correttamente la commissione non si è arrestata al dato meramente formale, ma ha proceduto alla verifica sostanziale sulla presenza del requisito, svolgendo un approfondito supplemento di istruttoria.
Quanto al requisito del controllo mediante PLC con monitor touch screen, la commissione ha rilevato che la presenza di un display non comporta automaticamente un sistema di controllo a logica programmabile, rappresentando il display solo l’interfaccia uomo-macchina. I chiarimenti della concorrente si sono limitati a illustrare il funzionamento di un PLC senza dimostrarne la presenza effettiva nell’apparecchiatura. Il requisito risponde a specifiche esigenze funzionali di gestione automatizzata e tracciabile degli armadi di stoccaggio.
Analogamente, quanto al detergente enzimatico con attività anti-biofilm, la commissione ha chiarito che la capacità di dissolvere materiale organico descrive la sola funzione detergente e non equivale alla dimostrazione dell’attività anti-biofilm microbico, che costituisce un quid pluris non attestato nell’offerta. La richiesta di CTU è superflua e inammissibile, perché implicherebbe la ripetizione in via giudiziale di un potere riservato all’amministrazione titolare di discrezionalità tecnica.
Consegue l’esclusione della ricorrente principale per carenza dei due requisiti. I motivi uno, due e cinque del ricorso principale sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. I motivi terzo e quarto, relativi alla verifica di equivalenza delle tutele lavoristiche e alla congruità dell’offerta, sono respinti: il giudizio di equivalenza involge le componenti fisse della retribuzione e risultano ammessi solo scostamenti marginali, mentre nel caso di specie la componente retributiva applicata dall’aggiudicataria è risultata superiore a quella del contratto indicato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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