Requisiti minimi di gara strutturali escludono la valutazione di equivalenza (TAR Umbria n. 226 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la lex specialis individua una caratteristica tecnica come requisito minimo indispensabile, senza esplicitare i fabbisogni funzionali che essa è destinata a soddisfare, tale prescrizione ha natura strutturale e vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante. Alla commissione di gara è pertanto precluso applicare il principio di equivalenza e valutare come equipollente un prodotto difforme. Il giudizio del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti del ricorso all’equivalenza non involge profili di discrezionalità tecnica, ma di stretta legittimità: egli non verifica la correttezza del giudizio di equivalenza, ma controlla se esso fosse o meno ammissibile. Accertata la difformità del prodotto offerto dal requisito minimo strutturale, l’offerta va esclusa, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera indice una procedura negoziata per l’affidamento in service di trapani destinati alla struttura di ortopedia e traumatologia. Tre società presentano offerta e sono ammesse alla fase successiva. All’esito della valutazione tecnica e della prova clinico-pratica, la commissione giudicatrice forma la graduatoria: prima classificata la società poi aggiudicataria, seconda la società non costituita in giudizio, terza la ricorrente. L’aggiudicazione viene disposta con determinazione dirigenziale.

La terza graduata impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara con un unico motivo, deducendo che entrambe le prime due classificate avrebbero dovuto essere escluse per carenza del requisito minimo della doppia velocità fino a 13.000 giri, previsto a pena di esclusione dal capitolato tecnico. Chiede inoltre l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in limine, dichiara l’inutilizzabilità della memoria depositata dall’azienda ospedaliera il 30 marzo 2026, perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il punto 1.25 del capitolato richiedeva un manipolo a batteria con sega coltellare dotato di doppia velocità fino a 13.000 giri. La seconda classificata offriva uno strumento che raggiunge la sola velocità massima di 12.500 rpm: la censura non è contestata né dalla stazione appaltante né dall’offerente, non costituitosi. Quanto all’aggiudicataria, le istruzioni per l’uso del prodotto confermano che il selettore consente solo di inserire la sicura e non di bloccare la velocità su due regimi distinti.

La difesa dell’aggiudicataria eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché non censura il giudizio di equivalenza implicitamente operato dalla stazione appaltante. L’eccezione è respinta: contestando in radice la mancanza del requisito minimo, rispetto al quale nessuna equivalenza era ammissibile, la ricorrente mira a travolgere anche gli esiti di quel giudizio.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, quando la stazione appaltante individua un requisito minimo come indispensabile nella lex specialis, le prescrizioni tecniche vincolano anche l’amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro attuazione, salvo l’annullamento del bando in autotutela. La verifica sull’ammissibilità del giudizio di equivalenza non involge discrezionalità tecnica, ma profili di stretta legittimità.

Il punto 1.25 non esplicitava alcun fabbisogno funzionale, limitandosi a elencare i requisiti della sega coltellare: la doppia velocità ha dunque natura strutturale, non ammette equipollenti e la commissione avrebbe dovuto escludere le prime due graduate. La verificazione disposta in corso di causa conferma la ragionevolezza e proporzionalità del requisito, quale ausilio alla sicurezza e prevedibilità del gesto chirurgico, e accerta che il prodotto dell’aggiudicataria ne è privo nella modalità reciprocante. Il ricorso è pertanto accolto: annullata l’aggiudicazione, disposta l’inefficacia del contratto ove stipulato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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