La buona fede non impone al docente di attendere incertezze del Ministero (TAR Umbria n. 235 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile che condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus “carta del docente”, i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al docente creditore di attendere ulteriormente e senza certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio. Nessuna norma subordina la soddisfazione del credito alla previa reiterazione degli adempimenti telematici previsti dalla procedura amministrativa, né dispone la sospensione dei giudizi. In assenza di tempi certi di pagamento, le considerazioni sul comportamento collaborativo del creditore non giustificano il differimento dell’esecuzione, con assegnazione del termine ex art. 112 cod. proc. amm. e nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al TAR Umbria per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alle spese legali.
Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, decorso il termine di art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, i ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di un termine al Ministero e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes. In corso di causa è stato comunicato l’accredito del beneficio spettante a una delle ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’accredito intervenuto in corso di causa, dichiarando rispetto a tale posizione la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in assenza di osservazioni o confutazioni delle altre parti.
Per le posizioni residue il Tribunale ha rilevato che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza di condanna. Ha richiamato i propri numerosi precedenti in giudizi analoghi, che hanno affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione.
Quanto alla tesi difensiva del Ministero, fondata sulla pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento e sui doveri di correttezza e buona fede del lavoratore, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la pretesa che il creditore attenda ulteriormente e senza certezza di tempi appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica, né dispone la sospensione dei giudizi.
In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, il Collegio ha confermato la piena esecuzione della sentenza. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, con compenso di 500 euro a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Tribunale ha invece escluso la penalità di mora, ritenendola iniqua trattandosi dell’erogazione di un contributo. Le spese, liquidate forfettariamente ai minimi tariffari, sono seguite la soccombenza in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato per il numero significativo di ricorsi analoghi accolti.
Nota della Redazione
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