L’avviso orale del questore può fondarsi su elementi indiziari e non richiede prove di colpevolezza (TAR Lombardia n. 3308 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del questore, ex art. 3, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 159/2011, è un provvedimento monitorio con finalità lato sensu preventiva, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato, potendo il giudizio di pericolosità sociale fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza meramente indiziaria. È sufficiente, pertanto, che l’autorità di polizia disponga di “sospetti” sorretti da adeguata motivazione, dovendosi ritenere legittimo procedere all’avviso anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali. Gli elementi presuntivi devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano determinarne l’illegittimità sopravvenuta. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore il 18 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine dalla proposta della Divisione anticrimine, a seguito di indagini avviate il 3 luglio 2022 per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 648 c.p., culminate in una perquisizione domiciliare con rinvenimento di sostanza stupefacente e di un consistente numero di schede di ricarica telefoniche.
A carico del ricorrente risultavano, inoltre, plurime condanne per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, risalenti al 2007 e al 2012. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la risalenza dei fatti valorizzati e l’assenza di un concreto giudizio di pericolosità sociale “all’attualità”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito la natura dell’avviso orale quale provvedimento monitorio e infra-procedimentale, che non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali. Tale natura giustifica un vaglio meno stringente degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità: la legge non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti, purché assistiti da un’adeguata motivazione.
Si è richiamato il consolidato orientamento — espresso in particolare da Cons. Stato, I, 30 settembre 2025, n. 1035 — secondo cui è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni all’esame dell’autorità giudiziaria, quando il modello comportamentale complessivo del soggetto lasci non illogicamente presumere l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione del provvedimento, essendo irrilevanti eventuali pronunce sopravvenute favorevoli.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non irragionevole il giudizio dell’amministrazione: la congerie di condanne, procedimenti penali, segnalazioni e indagini — per condotte della medesoma natura, relative al traffico di stupefacenti — lasciava ragionevolmente presumere la dedizione alla commissione di reati. Pregnante rilievo assumeva la reiterazione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, pure a fronte di periodi di detenzione per le medesime condotte.
Il Tribunale ha infine respinto le deduzioni del ricorrente volte a giustificare nel merito il possesso delle schede di ricarica, trattandosi di questioni non rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. La misura è stata confermata anche con le prescrizioni impositive dei divieti di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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