Obbligo di astensione del commissario per rapporto professionale con il candidato (TAR Lombardia n. 2495 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina di un commissario di concorso universitario a consulente tecnico di parte (CTP) in un giudizio, anche se risalente, integra un rapporto di natura economica tra il commissario e il candidato che la giurisprudenza riconduce alle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. L’accertamento di tale rapporto è preliminare e impone all’amministrazione di verificare la sussistenza di cause di incompatibilità già al momento dell’indizione della procedura, non potendosi limitare a una valutazione formale dell’assenza di rapporti di credito o debito correnti. La circostanza che il giudizio penale in cui la consulenza è stata prestata non sia ancora concluso esclude che il rapporto possa ritenersi cessato o privo di rilevanza. Ne consegue che il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sulla legittimità della composizione della commissione, deve disporre approfonditi incombenti istruttori documentali nei confronti dell’Ateneo e del controinteressato.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato in una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario bandita dal Politecnico, ha impugnato gli atti del concorso, conclusosi con la proclamazione di altro candidato quale vincitore. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ha dedotto l’illegittimità del decreto di nomina della commissione giudicatrice e del verbale in cui ciascun commissario aveva dichiarato l’insussistenza di cause di astensione ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha allegato che uno dei commissari era stato nominato, in data antecedente, quale consulente tecnico di parte del candidato risultato vincitore, in un giudizio penale pendente dinanzi al Giudice di Cagliari. Da tale circostanza sarebbe derivato, a suo dire, un rapporto di natura economica tra il commissario e il candidato idoneo a imporre l’obbligo di astensione, con conseguente invalidità della composizione della commissione e degli atti della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato il contrasto tra le posizioni delle parti in ordine alla sussistenza, al momento dell’indizione del concorso, di un rapporto di natura economica tra il commissario e il candidato controinteressato. La difesa dell’Ateneo ha escluso la permanenza di tale rapporto, mentre il ricorrente ha insistito sulla circostanza che il rapporto di consulenza tecnica riguardava un giudizio non ancora concluso, sicché la relativa obbligazione professionale non poteva considerarsi esaurita.
Secondo il Tribunale, la questione è dirimente ai fini della decisione del ricorso, atteso che l’accertamento della sussistenza di una causa di astensione incide direttamente sulla legittimità della composizione della commissione giudicatrice e dell’intera procedura concorsuale.
Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario richiedere documentati chiarimenti: alla parte resistente, in ordine agli elementi in possesso dell’Ateneo che hanno indotto a escludere la sussistenza di rapporti di credito o debito tra il candidato e il commissario sin dal momento dell’indizione della procedura; al controinteressato, in ordine allo stato del giudizio in cui la consulenza tecnica è stata prestata, con specifico riguardo ai dati del processo indicati dal ricorrente.
Con ordinanza non definitiva, il TAR ha disposto gli incombenti istruttori nei termini indicati, assegnando alle parti trenta giorni per il deposito della documentazione richiesta, e ha fissato l’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione del merito alla data del 13 ottobre 2026, rinviando al prosieguo ogni statuizione, incluse le spese di lite. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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