Riparametrazione dei punteggi a valutazione conclusa invalida la procedura concorsuale (TAR Umbria n. 148 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata dei professori universitari, i criteri di valutazione devono essere predeterminati prima che i commissari conoscano i nominativi e il profilo dei candidati. L’introduzione, dopo la conclusione dell’esame dei candidati e l’attribuzione dei punteggi, di un meccanismo di riparametrazione dei punteggi già assegnati costituisce un sostanziale nuovo criterio di valutazione, in quanto tale idoneo a invalidare l’intera procedura. La regola vale anche per l’individuazione dei sub-criteri e per ogni loro successiva integrazione o specificazione, poiché anche la semplice specificazione può risultare decisiva ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Ne deriva la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, con caducazione degli atti e obbligo di rinnovazione della procedura mediante nuova Commissione in diversa composizione.
Il Fatto
Un professore di prima fascia, in servizio presso altra università nel medesimo settore scientifico-disciplinare, impugna il decreto rettorale con cui l’ateneo, all’esito di una procedura selettiva indetta per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ha approvato gli atti e la graduatoria di merito, dichiarando vincitore l’unico altro candidato. Il ricorso, dapprima proposto in sede straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale, è articolato in tre motivi a carattere caducante dell’intera procedura e in un quarto, in via subordinata, sulla concreta attribuzione dei punteggi.
Il controinteressato propone a sua volta ricorso incidentale, contestando l’insufficiente differenziazione della propria posizione, e successivi motivi aggiunti avverso la relazione della Commissione. Il ricorrente principale estende le censure, con motivi aggiunti, al provvedimento di nomina del vincitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il ricorso principale, poiché né il ricorso incidentale né i relativi motivi aggiunti contengono censure dirette a provocare l’esclusione del ricorrente principale. Respinta l’eccezione di irricevibilità relativa all’impugnazione del bando e del regolamento di ateneo, in applicazione dell’orientamento secondo cui i bandi si impugnano unitamente agli atti applicativi, il Tribunale passa al merito.
Il primo motivo, che censura l’applicazione del D.M. n. 344 del 2011 alla procedura ex art. 18 della legge n. 240/2010, è respinto. Il decreto ministeriale non impone l’adozione dei propri criteri, ma li raccomanda; la formula contenuta nel regolamento e nel bando (“sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”) non è cogente. Nondimeno, il richiamo operato dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 ne certifica l’idoneità anche per la selezione in esame, dove i criteri rappresentano il perimetro all’interno del quale graduare la valutazione. Parimenti infondato è il secondo motivo, che assume una delega in bianco alla Commissione: l’ateneo ha indicato standard qualitativi di riferimento e la Commissione ha attinto a criteri noti e accettati.
È invece accolto il terzo motivo. Dopo aver predeterminato i criteri, la Commissione ha introdotto, solo a valutazione conclusa e a profilo integrale dei candidati già conosciuto, un meccanismo di riparametrazione basato sul rapporto percentuale tra i punteggi delle singole voci. L’operazione è illegittima a prescindere dagli esiti concreti, per il momento in cui è stata svolta. La somma dei punteggi attribuiti restituiva 574,4 punti al ricorrente e 523,5 al controinteressato; dopo la riparametrazione il risultato si invertiva, con 49 punti contro 55.
Il Collegio stigmatizza gli esiti paradossali del meccanismo, che attribuiva il medesimo peso a sub-criteri eterogenei e sopravvalutava un candidato per il solo fatto che l’altro non avesse documentato alcun elemento. La riparametrazione ha così travolto la regolarità della procedura, caducandola integralmente, con obbligo di rinnovazione tramite nuova Commissione in diversa composizione, che fisserà i criteri prima dell’accesso agli atti. L’accoglimento del motivo caducante priva di interesse l’esame del ricorso incidentale, dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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