Perdurante inerzia dell’amministrazione e nomina del commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1039 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione resti inerte anche dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza che definisce il giudizio di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accoglie l’incidente di esecuzione e nomina un commissario ad acta affinché provveda, in sostituzione dell’ente inadempiente, a dare integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario costituisce rimedio satisfattorio delle ragioni del ricorrente e non richiede l’accertamento di un nuovo inadempimento, essendo sufficiente la persistenza dell’inerzia amministrativa. Le spese del commissario sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, mentre le spese di lite sono irripetibili quando la parte pubblica non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
L’associazione ricorrente aveva ottenuto l’annullamento del diniego opposto dal Comune alla propria istanza per un intervento di ripristino di un campo di calcetto e installazione di servizi igienici su area demaniale detenuta in forza di concessione. Con successiva sentenza di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Comune di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione. Rimanendo l’amministrazione inerte, la ricorrente ha proposto istanza di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nonostante il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza fosse decorso senza alcuna attività, l’amministrazione non aveva dato corso all’esecuzione del giudicato. Tale perdurante inerzia ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’incidente di esecuzione. La nomina del commissario ad acta è stata disposta in sostituzione del Comune, con il compito di adottare gli atti necessari per dare piena esecuzione alla sentenza n. 3031/2015 e alla relativa sentenza di ottemperanza n. 1074/2025, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha precisato che le spese del commissario sono poste sin da ora a carico del Comune di Melendugno, quale conseguenza dell’inadempimento. Ha inoltre dichiarato irripetibili le spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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