Domanda di accesso agli atti irricevibile per tardività di notifica e deposito (TAR Umbria n. 15 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti pubblici è soggetta al termine di trenta giorni per la notifica, decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento, e al termine di quindici giorni per il deposito, dimidiato ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il superamento di entrambi i termini determina l’irricevibilità della domanda, rilevabile anche d’ufficio. Quando la domanda di accesso sia proposta congiuntamente all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, la prima è definita con rito camerale e la seconda con rito ordinario, con conversione del rito e fissazione di udienza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Umbria il diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a consentire la visione e l’estrazione di copie dei provvedimenti richiesti con istanza del 10 aprile 2025.
Con lo stesso ricorso ha impugnato il provvedimento di allontanamento dal Comune di residenza con divieto di ritorno per quattro anni. Si è costituito il Ministero dell’interno. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività della domanda ex art. 116 cod. proc. amm. e ha ordinato all’Amministrazione il deposito della ricevuta di consegna della pec di comunicazione del diniego.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio distingue le due azioni proposte con il medesimo ricorso. La domanda avverso il diniego di accesso è definita con rito camerale ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., mentre quella di annullamento del provvedimento questorile segue il rito ordinario ex art. 29 cod. proc. amm., con fissazione di apposita udienza pubblica.
La domanda ex art. 116 cod. proc. amm. è dichiarata irricevibile per tardività tanto della notifica quanto del deposito. Il diniego risulta notificato a mezzo pec in data oscurata, mentre il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dal primo comma dell’articolo.
Il deposito è avvenuto il 30 giugno 2025, quindi oltre il termine di cui all’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., dimidiato ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. L’istruttoria disposta con l’ordinanza è stata ottemperata dalla difesa resistente, mentre le parti non hanno depositato memorie.
Il Collegio non definitivamente pronunciando dichiara irricevibile la domanda avverso il diniego di accesso e, per il prosieguo, dispone la conversione del rito e fissa l’udienza pubblica del 28 aprile 2026. Le spese della fase sono riservate alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.