Il pagamento della monetizzazione non incide sulla formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso (TAR Sardegna n. 820 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento del corrispettivo monetario per la monetizzazione delle aree a standard, richiesto all’esito della conferenza di servizi, costituisce adempimento successivo alla formazione del titolo edilizio e non condizione della sua validità o perfezionamento: ove la disciplina applicabile lo collochi “all’atto del rilascio”, esso opera esclusivamente sul piano dell’efficacia o dell’eseguibilità del provvedimento, presupponendo un titolo già formato. Ne consegue che, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della pratica completa senza che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento finale, il silenzio-assenso si forma ai sensi dell’art. 37 L.R. Sardegna n. 24/2016 e le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non possono essere applicate a una fattispecie ormai consolidata per essere il termine spirato e, comunque, il pagamento già intervenuto anteriormente all’adozione del nuovo strumento urbanistico.
Il Fatto
Una società imprenditrice aveva presentato istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione in zona B5, ai sensi dell’art. 39 L.R. Sardegna n. 8/2015. La conferenza di servizi conclusiva si era espressa favorevolmente, subordinando il rilascio materiale del titolo al pagamento del corrispettivo monetario per le cessioni. La società aveva provveduto al pagamento integrale dell’importo in data 20 novembre 2025, garantendo la restante parte con polizza fideiussoria.
Con deliberazione del 25 novembre 2025, il Consiglio Comunale adottava il nuovo Piano Urbanistico Comunale con previsioni peggiorative per l’area. Il Dirigente del SUAPE, con determinazione del 31 dicembre 2025, disponeva la sospensione del procedimento in applicazione delle misure di salvaguardia, ritenendo il titolo non ancora formato. La società impugnava l’atto, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta formazione del titolo per silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso incentrando la decisione sulla qualificazione giuridica del pagamento del corrispettivo monetario. Il Collegio ha chiarito che, in base alla disciplina SUAPE (punto 12.3 delle Direttive regionali), l’Amministrazione deve comunque adottare il provvedimento finale nei termini a seguito dell’esito favorevole della conferenza di servizi, potendo subordinarne esclusivamente il rilascio materiale all’adempimento di obbligazioni economiche. Tale ricostruzione è confermata dall’art. 17 delle NTA del Comune di Cagliari, che colloca il pagamento “all’atto del rilascio”, presupponendo logicamente un titolo già formato.
Quanto al precedente richiamato dall’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6809/2025), il Tribunale ne ha escluso la portata attribuitagli: la pronuncia, pur qualificando la monetizzazione come “elemento essenziale della validità del titolo edilizio”, si colloca sul piano della conformazione urbanistica dell’intervento e distingue la monetizzazione dal contributo di costruzione, che “opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente”. Da tale inciso il Collegio ha tratto il principio decisivo: ciò che opera sul piano dell’efficacia non incide sulla fattispecie formativa del titolo, ma riguarda un rapporto obbligatorio successivo che presuppone il titolo già perfezionato.
Il TAR ha inoltre escluso che il termine di cinque giorni lavorativi previsto dal punto 12.1 delle Direttive SUAPE decorra autonomamente dal pagamento: tale disposizione disciplina esclusivamente il termine per l’adozione della determinazione conclusiva all’esito della conferenza di servizi e non può essere riaperto né differito in ragione di adempimenti successivi, pena un’indebita duplicazione dei termini in contrasto con il termine unico e perentorio di sessanta giorni. Gli adempimenti economici, già determinati quanto a contenuto, si collocano all’esterno del modulo procedimentale decisorio.
In ogni caso, anche a voler seguire la tesi dell’Amministrazione, il Collegio ha rilevato che il pagamento è intervenuto il 20 novembre 2025, anteriormente all’adozione del PUC del 25 novembre 2025, con conseguente consolidamento della posizione giuridica prima dell’operatività delle misure di salvaguardia. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato per erronea applicazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con assorbimento delle ulteriori censure secondo il criterio della ragione più liquida e integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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