Accesso documentale e controlli sui requisiti nella fase esecutiva dell’appalto (TAR Lazio n. 325 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico, il concorrente che deduce vicende potenzialmente idonee a condurre alla risoluzione per inadempimento e allo scorrimento della graduatoria vanta un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Tale interesse non è però sufficiente se l’istanza non ha ad oggetto documenti già formati e detenuti dalla stazione appaltante, ma la documentazione che dovrebbe scaturire dalle verifiche sulla permanenza dei requisiti che l’amministrazione non dichiari di aver svolto né formato. Il giudizio amministrativo non può supplire all’assenza dell’oggetto del diritto di accesso, restando ferma la possibilità di azionare altri rimedi. L’accesso documentale va scrutinato, inoltre, con esclusivo riferimento alla disciplina invocata, non potendo il giudice mutare il titolo dell’accesso definito dall’istanza e dal conseguente diniego.
Il Fatto
La ricorrente, seconda graduata in una gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, aveva chiesto in un primo momento l’ostensione degli atti di gara. Il ricorso era stato dichiarato improcedibile perché proposto prima dell’aggiudicazione. Appresa la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, la ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso, incentrata sulla necessità di verificare la permanenza del requisito di affidabilità professionale dell’aggiudicataria, avendo questa riportato penali ingenti in altra commessa e risultando pendenti verifiche della Procura per possibili turbative d’asta.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità per tardività, sostenendo che l’istanza non fosse nuova ma un mero sollecito. In corso di causa l’amministrazione ha riscontrato l’istanza esibendo l’aggiudicazione, l’offerta della controinteressata e la documentazione delle verifiche compiute nel 2024 sui requisiti autodichiarati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato l’eccezione di irricevibilità, ritenendo assorbente l’avvenuta ostensione della documentazione di gara e dell’offerta dell’aggiudicataria. Su questa parte il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Restava la domanda di accesso alle risultanze dei controlli sui requisiti nella fase esecutiva. Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, secondo cui il concorrente può accedere agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dello aggiudicatario e allo scorrimento della graduatoria, purché l’istanza non si traduca in una generica volontà di controllare il corretto svolgimento del rapporto.
La Corte rileva che il ricorso è stato proposto con specifico riferimento all’accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e che, per tale via, la domanda va esaminata. Non è quindi in discussione la disciplina dell’accesso civico generalizzato.
Applicando tale parametro, il Tribunale ammette la configurabilità di un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente. Ciò che difetta, tuttavia, è l’oggetto del diritto di accesso. La richiesta non riguarda documenti già formati ed esistenti nel patrimonio conoscitivo della stazione appaltante, ma la documentazione che dovrebbe scaturire dalle verifiche che la stazione appaltante dovrebbe svolgere e che non dichiara di aver svolto né formato.
Il Collegio precisa che l’interesse della ricorrente potrà essere soddisfatto con altri rimedi giudiziali, ma non con quello azionato, mancando la prova dell’esistenza di atti già formati e detenuti. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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