Indennità di compensazione per servizio in giorno di riposo (TAR Veneto n. 1305 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di compensazione prevista dall’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002 spetta al militare della Guardia di Finanza solo quando il servizio sia prestato in un giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e la chiamata in servizio derivi da sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio. Non è sufficiente che la prestazione cada di domenica o in giorno festivo, occorrendo che quel giorno fosse già programmato come riposo e che l’amministrazione vi deroghi per esigenze sopravvenute. La funzione della indennità è remunerare il disagio per la perdita del riposo programmato, non la mera collocazione del turno in giornata festiva.
Il Fatto
Alcuni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno proposto ricorso collettivo davanti al TAR Veneto per ottenere l’accertamento del diritto all’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale e nei festivi infrasettimanali. A sostegno della pretesa hanno invocato una pronuncia del TAR Liguria, secondo cui la domenica e i festivi infrasettimanali andrebbero sempre remunerati con la speciale indennità giornaliera, a prescindere dalla programmazione del riposo.
L’amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002, che riconosce l’indennità al personale chiamato a prestare servizio, per sopravvenute inderogabili esigenze, nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale. Il testo richiama la Circolare n. 120000/105 del 2014 e il regolamento di servizio interno del Corpo.
Il Tribunale individua due orientamenti contrapposti. Il primo, espresso dal TAR Liguria n. 385/2022, ritiene che la domenica e i festivi infrasettimanali siano sempre giornate destinate al riposo, con conseguente spettanza automatica dell’indennità. Il secondo, più rigoroso, fa capo al TAR Lombardia n. 1949/2021 e risulta confermato dal Consiglio di Stato.
Il Collegio aderisce al secondo indirizzo, ritenendolo più fedele alla lettera e alla ratio della norma. Il termine “sopravvenute”, riferito alle esigenze di servizio, presuppone una precedente programmazione dell’attività lavorativa poi modificata; il termine “destinato”, riferito al giorno di riposo, evoca anch’esso una programmazione previa. La domenica, dunque, non è di per sé giornata destinata al riposo, poiché le norme di servizio prevedono che il riposo sia fruito “di norma” in giorno festivo, ammettendo che possa essere altrimenti.
Il Tribunale osserva inoltre che i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova, non avendo depositato fogli di servizio o altra documentazione. La censura si risolve così in una contestazione astratta sull’interpretazione delle norme, inammissibile. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie.
Nota della Redazione
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