Visto di reingresso entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso (TAR Lazio n. 9691 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di reingresso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, può essere rilasciato soltanto allo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni (termine esteso fino a sei mesi per comprovati gravi motivi di salute) e che ne abbia chiesto il rinnovo nei termini. Fuori dai casi di allontanamento per obblighi militari, il rilascio del visto è precluso quando il documento risulti scaduto da oltre sessanta giorni e il rinnovo non sia stato richiesto tempestivamente. In tale evenienza, il diniego è legittimo e non occorre valutare i legami familiari del richiedente in Italia.
Il Fatto
Un cittadino cinese, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, chiedeva al Consolato Generale d’Italia a Shanghai il rilascio del visto di reingresso per sé e per la figlia. L’amministrazione respingeva l’istanza richiamando l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, l’art. 6-bis d.P.R. n. 394/1999 e l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 71/2011, rilevando l’insussistenza dei requisiti previsti dall’all. A, punto 12, del decreto interministeriale e facendo leva sul parere negativo espresso dalla Questura sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e del decreto interministeriale del 30.4.2021. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a richiamare il parere negativo della Questura, ma avrebbe dovuto valutare l’impossibilità di rientro in Italia per cause indipendenti dalla sua volontà e i legami familiari residui nel territorio nazionale, essendovi la moglie, soggiornante di lungo periodo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo: l’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 subordina il rilascio del visto di reingresso al duplice presupposto della scadenza del documento di soggiorno da non più di sessanta giorni e dell’istanza di rinnovo presentata nei termini. Il decreto interministeriale, all. A, punto 12, conferma tale disciplina, prevedendo deroghe soltanto per i gravi motivi di salute e per l’adempimento di obblighi militari.
Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente del T.A.R. Lazio, Sezione Quinta Quater, 25 marzo 2026, n. 5546, evidenziando che il visto di reingresso può essere concesso solo nei casi tassativamente indicati dalla normativa, con la conseguenza che, al di fuori di essi, il diniego è doveroso e non necessita di alcuna valutazione discrezionale aggiuntiva.
Nella fattispecie, il ricorrente e la figlia si erano allontanati dall’Italia dal 7.12.2019, mentre i permessi di soggiorno erano scaduti il 12.9.2019. La richiesta di visto di reingresso era stata presentata ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza e il rinnovo non era stato chiesto nei termini, come ammesso dallo stesso ricorrente. Né era stata dedotta la sussistenza di gravi motivi di salute.
Il Collegio ha infine escluso che la pandemia potesse giustificare il ritardo, posto che lo stato di emergenza era stato proclamato quando i sessanta giorni erano già ampiamente decorsi. Da ciò è derivata l’irrilevanza di ogni altra valutazione, compresa quella concernente i legami familiari in Italia, atteso che il visto non poteva comunque essere rilasciato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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