Silenzio della P.A. e obbligo di provvedere sull’istanza di credito edilizio (TAR Veneto n. 1304 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso, anche di segno negativo. L’obbligo di provvedere sussiste a prescindere dall’esistenza di una specifica previsione normativa di settore, perché risponde al principio di certezza temporale dell’agire amministrativo. Il ricorso avverso il silenzio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è quindi ammissibile ogniqualvolta l’amministrazione sia tenuta a pronunciarsi su un’istanza del privato. Il giudice amministrativo, tuttavia, può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando l’attività è vincolata o non residuano margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. In presenza di ampia discrezionalità, la domanda di condanna all’accoglimento dell’istanza è inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario di un immobile sito nel territorio comunale, hanno visto il proprio fabbricato inserito nel procedimento espropriativo funzionale alla realizzazione di un impianto di risalita per le Olimpiadi invernali. Impugnati senza successo gli atti dell’opera pubblica, il fabbricato è stato demolito.
Nel frattempo i ricorrenti avevano chiesto al Comune il riconoscimento del diritto allo spostamento del volume edilizio e del correlato credito edilizio, ovvero la conclusione di un accordo pubblico-privato ai sensi della legge regionale. Le istanze, reiterate più volte, sono rimaste senza riscontro formale. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni in rito del Comune. Quella relativa al difetto di legittimazione dell’usufruttuario è infondata: la sottoscrizione dell’istanza da parte del solo nudo proprietario è stata resa nell’interesse di entrambi i titolari dei diritti sul bene. Anche l’eccezione sull’insussistenza dell’obbligo di procedere è respinta, perché attiene al merito e presuppone lo scrutinio delle norme invocate.
Nel merito, il primo motivo è fondato. I ricorrenti hanno presentato istanze specifiche, rimaste prive di qualsiasi riscontro. Il Comune è rimasto silente nel senso più stretto del termine. Tale condotta viola i criteri generali dell’art. 2 legge n. 241/1990 in tema di obbligo di procedere e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo, a prescindere dalle previsioni della legge regionale evocate dai ricorrenti. Si tratta di un obbligo meramente formale, volto a garantire la certezza temporale dell’agire amministrativo.
Il secondo motivo è invece inammissibile. I ricorrenti chiedono che il giudice accerti la spettanza del bene della vita, ossia il riconoscimento del credito edilizio o la conclusione dell’accordo. L’art. 31, comma 3, c.p.a. consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo in caso di attività vincolata o in assenza di ulteriori margini discrezionali e di adempimenti istruttori. Nel caso di specie l’attività è tutt’altro che vincolata: l’amministrazione dispone di ampi margini di scelta dinanzi alle richieste articolate e diversamente modulate. Sono necessari adempimenti istruttori che solo l’ente può e deve svolgere.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, con declaratoria di illegittimità del silenzio, e inammissibile per il resto. Il Comune deve fornire riscontro entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelega, che provvederà nei successivi trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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