Divieto di detenzione di armi: il periculum in mora non può fondarsi sul mero pregiudizio derivante dall’efficacia del provvedimento (TAR Calabria n. 191 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. deve essere sorretta dal requisito del periculum in mora, consistente in un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito. La mera perdurante efficacia del provvedimento, ancorché incidente su posizioni soggettive connesse alla detenzione di armi, non è di per sé sufficiente ad integrare il requisito, ove non emerga la sussistenza di un danno concreto ed attuale non altrimenti ristorabile. Il rigetto dell’istanza cautelare per difetto del periculum non implica alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso, che restano impregiudicati per la fase di merito. Le spese della fase cautelare possono essere compensate per giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 09.04.2026, con cui gli era stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, con contestuale sequestro amministrativo delle armi legalmente detenute. Lo stesso ricorrente impugnava altresì il decreto del Questore di Reggio Calabria dell’11.03.2026 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il verbale di sequestro amministrativo redatto dal Commissariato di P.S. di Cittanova. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 55 c.p.a., deducendo i motivi di illegittimità degli stessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, pur prescindendo da ogni valutazione sui motivi di ricorso, ha ritenuto l’istanza cautelare non assistita dal requisito del periculum in mora, elemento indefettibile per l’accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a. Il Tribunale ha osservato che la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati non è in grado di arrecare al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della decisione di merito, richiamando i propri precedenti di cui all’ordinanza n. 161 del 20.07.2026 e le ordinanze ivi menzionate.
La decisione si fonda sul rilievo che l’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., richiede la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Collegio ha ritenuto assente il secondo requisito, consistente nell’attualità e gravità del danno temuto, che deve essere irreparabile, ovvero non altrimenti ristorabile in sede di giudizio di merito. La mera efficacia del provvedimento, pur limitativa della sfera giuridica del ricorrente, non è stata considerata idonea a configurare quel pregiudizio urgente e irreversibile che giustifica la tutela cautelare.
Il Tribunale ha pertanto rigettato la domanda cautelare, senza pronunciarsi sulle censure di merito, che restano pertanto impregiudicate per la decisione nel merito della controversia. Ha altresì disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi, e ha ordinato l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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