Asseverazione del professionista abilitato e revoca del nulla osta al lavoro stagionale (TAR Veneto n. 1263 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione prevista dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 non costituisce un adempimento meramente formale, perché è lo strumento mediante il quale è demandata a professionisti abilitati la verifica della sostenibilità dell’assunzione del singolo lavoratore per cui è richiesto il nulla osta. La sua mancanza è di per sé idonea a giustificare il diniego o la revoca del nulla osta, trattandosi di adempimento funzionalmente collegato alla singola domanda. La disciplina speciale dettata dall’art. 24-bis prevale sulle regole generali in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione, non essendo consentito sostituire l’onere imposto al datore di lavoro con un’attività istruttoria dell’Amministrazione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerne la validità.
Il Fatto
Il ricorrente, anche nella qualità di legale rappresentante di una società, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Venezia ha revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale richiesto in favore di un lavoratore, nell’ambito dei flussi d’ingresso per l’anno 2024. La domanda era stata presentata nel marzo 2024 ai sensi del d.P.C.M. 27 settembre 2023.
Solo nel dicembre 2025 l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di revoca, contestando l’insufficienza della capacità economica dichiarata ai fini fiscali e la carenza dell’asseverazione del professionista abilitato. Il ricorrente ha poi trasmesso la documentazione fiscale e l’asseverazione, ma la revoca è stata comunque disposta, richiamando il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si lamentava la contraddittorietà della motivazione, che richiamava due formule alternative: l’omessa presentazione di osservazioni e, insieme, l’inidoneità di quelle prodotte. Il motivo non è fondato. Nel provvedimento sono indicate due autonome ragioni impeditive del mantenimento del nulla osta e la motivazione, seppure sintetica, consente di comprendere le ragioni sostanziali della revoca.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’atto è sorretto da un duplice ordine di ragioni, autonome tra loro: l’insufficienza della capacità economica dichiarata ai fini fiscali e la carenza dell’asseverazione. Trova applicazione il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerne la validità, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori rationes decidendi.
Assume rilievo decisivo la contestazione sulla mancanza dell’asseverazione prevista dall’art. 24-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio sottolinea che l’allegazione dell’asseverazione non è un adempimento formale: essa è lo strumento con cui si demanda al professionista abilitato la verifica della sostenibilità dell’assunzione, tenendo conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del tipo di attività dell’impresa. Si tratta di una valutazione complessa, da svolgere caso per caso. Pertanto la sua mancanza è di per sé idonea a giustificare la revoca.
Il ricorrente sosteneva che l’asseverazione e la documentazione contabile fossero già nella disponibilità dell’Amministrazione, perché prodotte in procedimenti relativi all’assunzione di altri lavoratori, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisirle d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990. La tesi non è condivisa. L’asseverazione è funzionalmente collegata alla singola domanda, perché verifica la sostenibilità di quella specifica assunzione in rapporto alla situazione economica dell’impresa al momento della domanda. Essa non può quindi essere estesa automaticamente ad altre domande.
Il Collegio aggiunge che l’art. 24-bis reca una disciplina speciale, che pone a carico del datore di lavoro l’onere di depositare l’asseverazione unitamente alla domanda. Tale disciplina prevale sulle regole generali in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione. La presenza presso gli uffici di documentazione relativa ad altre pratiche non esonerava il datore di lavoro dall’onere di produrre l’asseverazione per la specifica domanda. L’infondatezza delle censure sulla mancanza dell’asseverazione è sufficiente a giustificare l’atto, rendendo superfluo l’esame delle doglianze sulla capacità economica. Il ricorso è respinto e nulla si dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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