Estinzione per pagamento agevolato, gli obblighi di ripiano sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 10118 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 determina l’assolvimento integrale dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali conseguenti, l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della regione o provincia autonoma determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025.

Il Fatto

La società, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con i quali la Regione Veneto aveva dato attuazione al meccanismo di ripianamento del superamento dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015. L’atto di impugnazione era esteso anche ai presupposti provvedimenti ministeriali ed all’accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Nelle more del giudizio, il legislatore interveniva con una disciplina di definizione agevolata delle relative pendenze, stabilita dall’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, prevedendo l’assolvimento degli obblighi mediante il versamento di una quota ridotta degli importi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con note depositate il 14 maggio 2026, aveva chiesto il passaggio in decisione della causa dichiarando di aver provveduto al pagamento della somma dovuta, decurtata ai sensi dell’art. 7 del citato decreto-legge n. 95 del 2025, allegando la relativa disposizione di pagamento in favore della Regione.

A sua volta, la Regione Veneto ha dato atto dell’intervenuto pagamento, depositando il decreto direttoriale adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito con legge n. 118 del 2025. Il Tribunale ha pertanto verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La norma, nel testo riportato in motivazione, stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni dal 2015 al 2018.

La Corte ha quindi ritenuto che, alla luce di quanto dichiarato e attestato dalle parti, ricorressero le condizioni previste dalla legge per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come espressamente disposto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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