Nessun automatismo tra denuncia penale e Daspo per il minore (TAR Abruzzo n. 531 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del D.A.SPO. prevista dall’art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura discrezionale e finalità preventiva e può essere adottata solo quando la condotta del destinatario risulti in concreto idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Non è quindi sufficiente la semplice denuncia penale, né è ammesso alcun automatismo tra l’iscrizione nel registro degli indagati e l’irrogazione della misura. Il provvedimento questorile deve fondarsi su un accertamento dei fatti e su un’accurata valutazione della pericolosità del soggetto, con motivazione che dia conto dell’univocità della ricostruzione e della riferibilità della condotta al destinatario. In difetto, il provvedimento è illegittimo per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Il Fatto

I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impugnavano davanti al TAR Abruzzo il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei confronti del minore il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, oltre al successivo provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico.

Il ricorso si fondava su cinque motivi, tra cui la violazione delle garanzie partecipative, l’erronea identificazione dei presupposti, la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di motivazione. Nella fase cautelare il Tribunale sospendeva gli effetti dei provvedimenti e fissava l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla carenza di istruttoria e al travisamento dei fatti. Ha richiamato la disciplina dell’art. 6 della legge n. 401/1989, che consente l’irrogazione della misura in presenza di condotte di partecipazione attiva a episodi di violenza o di condotte finalizzate a violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

La misura ha natura discrezionale e finalità preventiva e presuppone che la condotta tenuta dal soggetto sia stata in concreto idonea a ledere i valori tutelati. Ciò impone un accertamento dei fatti e una valutazione della pericolosità del destinatario, non surrogabile dalla sola pendenza di un procedimento penale.

Il Tribunale ha osservato che il provvedimento impugnato non teneva adeguatamente conto, sul piano fattuale, dell’assenza di univocità nella ricostruzione dei fatti e della riferibilità della condotta al minore. Ne ha tratto l’esclusione di qualsiasi automatismo tra l’iscrizione nel registro degli indagati e l’adozione della misura di prevenzione.

È stata richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui non basta la denuncia per la violazione della norma penale: occorre una valutazione di pericolosità che emerga dal provvedimento stesso, verificando se il comportamento concreto sia sintomatico di una specifica pericolosità tale da giustificare l’ulteriore misura preventiva.

Accolta l’impugnativa, gli atti sono stati annullati, con assorbimento delle restanti censure in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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