Concorso pubblico con posto riservato: la mancata partecipazione del riservista non determina automaticamente lo scorrimento (TAR Puglia n. 50 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate, ex artt. 1014 e 678 d.lgs. n. 66/2010, costituisce una modalità di reclutamento che non incide sulla regola concorsuale della comparazione tra candidati. La decadenza del candidato riservista vincitore non determina l’automatico scorrimento della graduatoria in favore del primo dei non riservisti, ma impone all’Amministrazione di verificare la correttezza dell’intera procedura selettiva e la sussistenza dei presupposti per l’integrale copertura del posto. La fase cautelare innanzi al giudice amministrativo, in presenza di questioni che richiedono approfondimento nel merito, può essere risolta con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., senza pronunciarsi sull’fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la Determinazione con cui il Comune aveva approvato i verbali e la graduatoria finale di un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Avvocato, con riserva di un posto in favore delle Forze armate. Successivamente, con motivi aggiunti, censurava la successiva Determinazione con cui, dichiarata la decadenza del candidato riservista vincitore, l’Amministrazione aveva provveduto a dichiarare vincitrice la prima dei candidati non riservisti, invitandola alla stipula del contratto di lavoro.
La questione sottoposta al Tribunale riguardava, quindi, la legittimità del provvedimento di decadenza del riservista e della conseguente attribuzione del posto al candidato collocato in posizione utile nella graduatoria generale, senza che venisse rivalutata l’intera procedura concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha, pertanto, fissato l’udienza pubblica del 22.07.2026 per la trattazione del ricorso nel merito, senza pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
La scelta processuale di non delibare nel merito della controversia, ma di accelerare il giudizio, evidenzia come la vicenda presenti profili di complessità che richiedono un approfondimento tipico della fase di merito, anche in considerazione della posizione del controinteressato vincitore e del candidato riservista decaduto, entrambi costituiti in giudizio.
Il provvedimento non entra nel merito delle censure, ma la sua importanza risiede nel riconoscimento che, in ipotesi di decadenza del vincitore riservista, non è scontato che la posizione debba essere assegnata al primo dei candidati non riservisti in graduatoria, essendo necessaria una verifica sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione e sulla corretta applicazione delle regole concorsuali.
La compensazione delle spese della fase cautelare, disposta dal Collegio, è coerente con la natura interlocutoria della pronuncia che non ha definito il giudizio e non ha accolto né respinto l’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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