Accesso civico generalizzato escluso per ANAS in quanto partecipata da società quotata (TAR Veneto n. 1180 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2-bis, comma 2, lett. b), ultimo periodo, d.lgs. 33/2013 esclude dall’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza e di accesso civico generalizzato le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Tale esclusione opera in forza della lettura letterale della disposizione ed è autonoma rispetto alla permanenza della giurisdizione contabile sulla società. La sottoposizione al controllo della Corte dei conti non determina di per sé l’assoggettamento al regime dell’accesso civico generalizzato. Il diniego opposto dalla società partecipata da una società quotata è pertanto legittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, cittadini residenti nel Comune interessato dalla realizzazione di una variante stradale, hanno presentato ad ANAS s.p.a. un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Hanno chiesto di conoscere quanti stati di avanzamento lavori fossero stati disposti e quanti pagamenti effettuati in favore della società appaltatrice, in relazione al contratto di appalto dell’aprile 2023, e di ottenerne copia. L’istanza muoveva dal rilievo che l’opera doveva essere fruibile entro l’apertura dei Giochi olimpici invernali del 2026 e che l’avanzamento dei lavori risultava inferiore alle attese.

ANAS s.p.a. ha negato l’accesso, sostenendo di non essere soggetta agli obblighi di trasparenza in quanto società interamente partecipata da una società quotata. Il riesame, proposto ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 dinanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è stato rigettato. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego con un unico motivo di ricorso, chiedendo l’accoglimento e la condanna della società all’esibizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo. I ricorrenti sostenevano che ANAS s.p.a., avendo natura sostanzialmente pubblica, dovesse ritenersi assoggettata a tutti gli obblighi del d.lgs. 33/2013, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite n. 976/2023 e n. 23452/2024 in tema di trasferimento del pacchetto azionario e di giurisdizione contabile.

Il Tribunale osserva che non è in discussione la giurisdizione della Corte dei conti sulla società, bensì il nesso tra tale circostanza e l’applicabilità delle norme sull’accesso civico generalizzato. Il giudice richiama la pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato, secondo cui la società, come stazione appaltante, non è assoggettata agli obblighi del d.lgs. 33/2013 in quanto interamente partecipata da una società quotata.

La società è partecipata al cento per cento da una società rientrante tra quelle quotate, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016. Da ciò deriva, per piana lettura del d.lgs. 33/2013, l’esclusione dell’accesso civico generalizzato, a prescindere dalla permanenza del controllo giurisdizionale contabile.

La Corte rileva inoltre che l’eventuale attivazione del giudice contabile può essere sollecitata per altra via, ad esempio mediante esposto circostanziato, ove siano prospettate, con assunzione di responsabilità dei segnalanti, ipotesi di illecito erariale connesse ai pagamenti degli stati di avanzamento. L’art. 8-a del contratto di appalto e il limite temporale in esso previsto non mutano il quadro applicativo soggettivo della disciplina sulla trasparenza.

Il ricorso è respinto e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore della società resistente secondo il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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