Revoca del permesso di soggiorno per carenza di integrazione socio-economica (TAR Lombardia n. 271 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è legittima quando l’amministrazione accerta il venir meno dei requisiti di integrazione sociale ed economica che ne giustificano il mantenimento. Tale valutazione può fondarsi sulla mancanza di un’occupazione stabile, sulla percezione di redditi insufficienti e discontinui e sull’assenza di un luogo di dimora. Il provvedimento non è incentrato sulla mera presenza dello straniero in un determinato luogo, che costituisce semmai conferma della fondatezza delle ulteriori considerazioni sulla sua condizione. Non integra difetto di istruttoria la mancata acquisizione di elementi che il ricorrente non abbia fornito neppure in giudizio, tanto più se egli confermi i fatti posti a base del provvedimento.

Il Fatto

Il Questore ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato al ricorrente pochi mesi prima. Il provvedimento si fonda su accertamenti della Polizia di Frontiera, che aveva rilevato la presenza stabile, nell’area aeroportuale, di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro che, tuttavia, non risultavano svolgere alcuna attività lavorativa, né fornivano prova di un’occupazione in corso o di redditi leciti.

Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e disparità di trattamento. Ha sostenuto di non vivere stabilmente in quella sede, di essersi recato all’estero e di essere stato regolarmente assunto da un’impresa di pulizie, essendosi poi trovato in loco per riprendere i contatti con l’ex datore di lavoro. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum, essendo nel frattempo intervenuto il rimpatrio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, che valorizza gli accertamenti svolti dalla Polizia di Frontiera sulla presenza stabile di stranieri privi di attività lavorativa e di redditi dimostrati.

Le giustificazioni del ricorrente sono state ritenute infondate in fatto. Il viaggio all’estero, per la sua brevità, è risultato del tutto compatibile con la stabile presenza nel luogo indicato. Nella dichiarazione resa davanti al Giudice di Pace, lo stesso ricorrente ha ammesso di stazionare in quella sede da mesi, non avendo trovato dove dormire, e di avere lasciato il lavoro: ammissione che conferma la valutazione dell’amministrazione circa l’assenza di un rapporto di lavoro attivo.

Anche la documentazione prodotta in giudizio non ha inciso sulle conclusioni del provvedimento. L’estratto conto contributivo evidenzia versamenti continui solo fino al 2020; negli anni successivi i redditi sono nulli o modesti, con circa 10.000 euro per il biennio 2023-2024 e 2.000 euro per il primo semestre 2025. Il Collegio ha quindi confermato il venir meno dei requisiti di integrazione sociale ed economica.

Quanto all’art. 10 bis della L. n. 241/90, il Collegio ha rilevato che neppure in giudizio il ricorrente ha offerto elementi idonei a incidere sul contenuto del provvedimento finale, avendo anzi confermato i fatti posti a suo fondamento.

È stata infine respinta la censura di irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, secondo cui si sarebbe dovuto ricorrere a misure di prevenzione. Il provvedimento non si basa sulla mera presenza presso l’aeroporto, ma sulla comprovata mancanza di inserimento sociale, di redditi adeguati, di occupazione stabile e di un luogo in cui vivere; l’accertamento della presenza costituisce solo conferma della sua fondatezza. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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