Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in materia di appalti (TAR Veneto n. 1108 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione in corso di causa determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ogni volta che sopravvenga una situazione tale da rendere superflua la pronuncia richiesta. Nel contenzioso in materia di appalti pubblici, la definitiva reiezione dell’impugnazione sull’esclusione del concorrente dalla gara comporta il venir meno dell’interesse alla contestazione dell’aggiudicazione, poiché la posizione sostanziale del ricorrente non è più suscettibile di soddisfazione. La sopravvenuta carenza di interesse non va confusa con l’originaria inammissibilità del ricorso: opera come fatto estintivo del processo, rilevabile anche su dichiarazione della parte. La compensazione delle spese può essere disposta quando nessuna delle parti resistenti si opponga alla relativa richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva già impugnato, in un separato giudizio, il provvedimento con cui l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea aveva disposto la sua esclusione dalla gara indetta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici completi, lotto n. 1. Esclusa dalla procedura, la società proponeva poi ricorso – integrato da motivi aggiunti – avverso l’aggiudicazione del medesimo lotto in favore del RTI costituitosi capogruppo e mandante controinteressati, contestando la legittimità degli atti di gara, della lex specialis e di taluni dinieghi di accesso.
Il giudizio veniva sospeso con ordinanza del Tribunale, su istanza congiunta delle parti, in attesa della definizione dell’appello vertente sull’esclusione, ravvisato il nesso di pregiudizialità. Sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato che respingeva definitivamente l’impugnazione sull’esclusione, la ricorrente dichiarava di aver perso interesse alla decisione e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; la controinteressata non si opponeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e ne ricava la improcedibilità del giudizio. La regola applicata è quella dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che sanziona con l’improcedibilità il venir meno dell’interesse alla decisione dopo la proposizione del ricorso.
La decisione si fonda su un dato processuale oggettivo. L’esclusione dalla gara è stata definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, con la conseguenza che la ricorrente non può più aspirare all’aggiudicazione e alla stipula del contratto. Ogni utilità connessa all’annullamento dell’aggiudicazione in favore dei controinteressati risulta dunque irraggiungibile.
Il Tribunale non esamina quindi nel merito i vizi dedotti avverso gli atti di gara, la lex specialis e i dinieghi di accesso, poiché la sopravvenuta carenza di interesse rende superfluo ogni accertamento. Il percorso argomentativo resta così ancorato alla sola verifica dell’attualità dell’interesse, che nella specie è venuto meno.
Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione, rilevando che nessuna delle parti resistenti si è opposta alla richiesta formulata dalla ricorrente. La pronuncia definisce il giudizio senza condanna alle spese, secondo il criterio del art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e della richiesta di parte.
Nota della Redazione
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