Esame di abilitazione forense: la scarsa sufficienza della motivazione non supera la prova di resistenza (TAR Emilia-Romagna n. 250 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare concernente la valutazione di un elaborato dell’esame di abilitazione forense, l’eventuale carenza o genericità della motivazione della commissione non è sufficiente a superare la c.d. prova di resistenza quando la prova sia stata complessivamente giudicata in modo ampiamente negativo. In tali ipotesi, non ravvisandosi un fumus boni iuris qualificato, la tutela cautelare deve essere negata, tanto più che, trattandosi di esame di abilitazione e non di concorso pubblico, l’interesse pretensivo del candidato può trovare piena soddisfazione all’esito del giudizio di merito, senza che sussista il rischio di un pregiudizio irreparabile.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione forense, che aveva svolto la prova scritta presso la Corte d’Appello di Venezia, impugnava il verbale dell’adunanza della sottocommissione esaminatrice e la correlata scheda di valutazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorrente contestava la valutazione negativa e l’attribuzione di una votazione che non gli aveva consentito l’accesso alla prova orale, deducendo vizi di motivazione.
Nel dettaglio, lamentava la mancata indicazione del giudizio espresso sul punto relativo alla capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà e la genericità del riferimento a errori grammaticali, ritenendo tali carenze sintomatiche di un difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione e competenza, per poi esaminare i presupposti della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il Tribunale ha osservato che la commissione aveva adeguatamente indicato i criteri di valutazione e aveva motivato in modo sufficiente l’esito negativo, compilando l’apposita tabella depositata in atti. Anche volendo ravvisare le incongruenze lamentate dal ricorrente, queste si sarebbero configurate come vizi di entità tale da non superare la c.d. prova di resistenza, in considerazione dell’esito complessivamente negativo della prova, caratterizzato da ben sette insufficienze su nove parametri di valutazione.
In relazione al periculum in mora, il Collegio ha evidenziato una distinzione dirimente: non si verteva in un concorso pubblico con approvazione di una graduatoria per l’assegnazione di un numero limitato di posti, bensì in un esame di abilitazione. Ne consegue che l’interesse del ricorrente può trovare tutela anche a seguito della decisione nel merito, non essendo ravvisabile un danno grave e irreparabile derivante dal ritardo, considerata la natura dell’atto impugnato e la possibilità di una successiva e piena soddisfazione dell’interesse pretensivo.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, disponendo l’integrale compensazione delle spese della fase processuale, e ha ordinato all’amministrazione l’esecuzione del provvedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.