Revisione prezzi agganciata all’indice FOI e mancata impugnazione della delibera (Cons. Stato n. 6772 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi nei contratti pubblici, la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto è connotata dall’esercizio della discrezionalità amministrativa. La delibera con cui l’amministrazione quantifica l’adeguamento del corrispettivo nei limiti dell’indice FOI ha natura provvedimentale e va impugnata nel termine di decadenza, non essendo sufficienti le richieste stragiudiziali a riaprire il termine. La definizione del quantum può essere legittimamente ancorata all’indice ISTAT, sostituito in via residuale dall’indice FOI, e da tale parametro è consentito discostarsi solo in presenza di circostanze eccezionali che l’impresa ha l’onere di provare. L’aumento del costo del lavoro conseguente all’applicazione di un nuovo CCNL non integra di per sé una circostanza eccezionale, rientrando nella normale alea contrattuale, con conseguente infondatezza anche dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale era risultata aggiudicataria, in due procedure indette da un’Azienda pubblica di servizi alla persona, della gestione di servizi di assistenza in una residenza protetta. I servizi erano stati eseguiti in forza di due contratti, relativi a un primo periodo contrattuale e a un secondo periodo. La società lamentava l’inesatta esecuzione di entrambi i contratti, deducendo in particolare il mancato adeguamento del corrispettivo ai minimi retributivi.

Adita l’autorità giudiziaria ordinaria, questa declinava la giurisdizione con sentenza parziale; la società riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR Umbria, limitando la domanda al primo periodo. Il giudice di prime cure circoscriveva ulteriormente l’esame al periodo successivo alla data dell’atto transattivo e dichiarava la domanda inammissibile per mancata impugnazione della delibera con cui l’Ente aveva accolto l’istanza di adeguamento nei limiti dell’indice FOI, respingendo nel merito anche l’azione subordinata di ingiustificato arricchimento. Proposto appello principale e appello incidentale subordinato, la causa giungeva al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. I primi motivi sono diretti a contestare capi di sentenza rispetto ai quali la società è risultata vittoriosa o non soccombente, con conseguente difetto di interesse: le censure attengono al rigetto delle eccezioni di irricevibilità e di prescrizione e alla delimitazione del thema decidendum al solo primo periodo contrattuale.

Quanto al motivo sull’istruttoria, la Corte rileva come la censura sia fuori fuoco rispetto alle statuizioni impugnate, incentrate sulla mancata impugnazione della delibera con cui l’amministrazione ha riconosciuto l’adeguamento entro i limiti dell’indice FOI, circostanza incontroversa. Il motivo sarebbe comunque infondato, non avendo la parte allegato neppure un principio di prova della sussistenza di condizioni eccezionali. In proposito richiama il proprio orientamento, ribadito da Sez. IV n. 7942 del 10.10.2025, secondo cui l’introduzione di un nuovo CCNL non costituisce circostanza eccezionale idonea a giustificare il superamento della soglia dell’indice.

Sul motivo relativo al quantum, il Collegio osserva che la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto è caratterizzata dalla discrezionalità amministrativa: la decisione negativa dell’amministrazione va impugnata nel termine di decadenza previsto per i provvedimenti non aventi contenuto paritetico. Richiama in tal senso la conferma di Sez. IV n. 7752 del 24.09.2024. Le richieste stragiudiziali non riaprono il termine, e la definizione del quantum può legittimamente essere agganciata all’indice ISTAT, sostituito dall’indice FOI, potendosi discostare da tali parametri solo in presenza di circostanze eccezionali, non provate.

Infine il motivo contro il rigetto dell’azione di ingiustificato arricchimento è dichiarato generico e quindi inammissibile, risolvendosi in una petizione di principio priva di argomenti giuridici, e comunque infondato alla luce del rapporto fisiologico tra aumento del costo del lavoro e alea contrattuale. La sentenza di primo grado è confermata; l’appello incidentale, proposto in via subordinata, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna della parte appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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