Sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche di gara non è sostitutivo (Cons. Stato n. 6614 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara, pur pieno ed effettivo, non è sostitutivo. Esso può ripercorrere il ragionamento dell’amministrazione per verificarne la ragionevolezza, la logicità e la coerenza, ma non può sostituirvi un proprio autonomo sistema valutativo. Sono pertanto inammissibili le censure che, formalmente dirette a contestare vizi di legittimità, mirano in realtà a ottenere la sostituzione delle valutazioni riservate alla stazione appaltante, non essendo sufficiente dedurre genericamente l’inidoneità dell’offerta sulla base di una diversa lettura dei criteri tecnici. Le valutazioni di discrezionalità tecnica restano sottratte al sindacato di legittimità salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il rispetto della normativa tecnica obbligatoria di prevenzione incendi costituisce obbligo inderogabile dell’esecutore, implicito nell’offerta per il principio di eterointegrazione e non oggetto di autonoma valutazione di miglioria.

Il Fatto

Un Comune, tramite Centrale Unica di Committenza, indice una procedura di gara per lavori di efficientamento energetico di un edificio scolastico. All’esito, l’aggiudicazione viene disposta in favore di una società con punti 91,01; seguono le concorrenti con 90,88, 90,64 e 88,84. La quarta classificata impugna la determina di aggiudicazione davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, deducendo la violazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche.

Il TAR, con sentenza in forma semplificata n. 331/2026, respinge in parte e dichiara in parte inammissibile il ricorso. La società soccombente propone appello, contestando la valutazione dei criteri relativi alle soluzioni migliorative sugli impianti di climatizzazione e sulla coibentazione dell’involucro edilizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui il controllo giurisdizionale sulle valutazioni della stazione appaltante, pur pieno, non può mai essere sostitutivo. Può ripercorrere il ragionamento amministrativo per verificarne ragionevolezza, logicità e coerenza, ma non può sostituirvi un proprio sistema valutativo. Le censure che mirano a una diversa ponderazione dei criteri tecnici sono pertanto inammissibili, non essendo sufficiente allegare genericamente l’irrealizzabilità o l’inidoneità delle offerte.

Le valutazioni espressione di discrezionalità tecnica — comprese quelle sull’adeguatezza dell’offerta rispetto alla lex specialis — sono di norma sottratte al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può svolgere, neppure a mezzo di consulenti tecnici, un’autonoma verifica dell’adeguatezza dell’offerta.

Nel merito, il criterio contestato non richiedeva l’installazione di specifiche macchine di ventilazione meccanica controllata, bensì il miglioramento della qualità dell’aria. L’aggiudicataria aveva offerto un sistema integrato con filtri antibatterici elettrostatici e sensori dialoganti con il BMS, riconducibile ai sistemi di ventilazione meccanica: la scelta di premiarne le caratteristiche tecniche innovative non è palesemente irragionevole. Quanto alla coibentazione, l’offerta risultava più articolata e composita, garantendo il superamento complessivo dei requisiti minimi dell’edificio.

Sulle criticità relative alla normativa antincendio, il Collegio conferma l’impostazione del primo giudice: le fasce di compartimentazione previste dal d.m. 30 marzo 2022 costituiscono oneri di corretta posa in opera, obbligatori per legge in fase di cantiere. Per il principio di eterointegrazione, il rispetto della normativa antincendio è implicito nell’offerta e la sua mancata raffigurazione in una relazione di miglioria non integra vizio di ammissibilità. I rilievi sulla reinstallazione dell’impianto fotovoltaico impingono infine in valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla commissione.

Respinti i motivi principali, la reiezione delle censure sull’offerta aggiudicataria esime il Collegio, per difetto di interesse, dall’esame dei rilievi verso le offerte seconda e terza graduate. L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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