Nuovo procedimento ex lege regionale e diniego su impianto eolico (TAR Campania n. 1198 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico, adottato all’esito di un nuovo procedimento avviato su avviso pubblico regionale ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale Campania n. 5/2021, non integra violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, che disciplina un procedimento diverso. Le regole tecniche applicabili sono quelle vigenti al momento dell’avvio del nuovo procedimento, non quelle del procedimento originario non perfezionatosi. Il difetto di istruttoria è escluso quando la ricorrente non abbia comprovato in giudizio la conformità della propria iniziativa alle regole tecniche del nuovo avviso. Gli atti regionali presupposti, non impugnati, sono conformi al quadro nazionale e comunitario di incentivazione delle rinnovabili, ispirato ai principi di precauzione e prevenzione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto nel 2008 il rilascio dell’Autorizzazione Unica per un impianto eolico da 6 MW nel Comune di Lacedonia. Dopo un primo diniego del 2014, annullato dal TAR con sentenza n. 6379/2014, la nuova conferenza di servizi non si concludeva e il procedimento restava sospeso.
Nel 2021 la società riproponeva la domanda ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale Campania n. 5/2021, aderendo all’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 265/2021. All’esito del nuovo procedimento, l’amministrazione comunicava i motivi ostativi e adottava il diniego impugnato. La società deduceva violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, applicazione retroattiva delle regole tecniche sopravvenute, difetto di istruttoria e contrasto con le finalità di sviluppo delle rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda procedimentale sulla base della memoria regionale e rileva che il diniego impugnato non conclude il procedimento avviato nel 2008, ma un nuovo procedimento, attivato dalla società con la riproposizione della domanda nell’ambito dell’avviso pubblico del 2021.
Da qui l’infondatezza del primo motivo. La censura di violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e della delibera regionale n. 325/2013 è riferita a disciplina di altro procedimento e non è pertinente al nuovo iter. Parimenti superato è il profilo della applicazione retroattiva delle regole tecniche, perché le stesse costituiscono il parametro del nuovo avvio e non un mutamento in corso di procedimento.
Quanto al difetto di istruttoria, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha comprovato in giudizio la conformità della propria iniziativa alle regole tecniche del nuovo avviso e alle specifiche tecniche approvate. La contestazione sulle misurazioni delle distanze resta quindi priva di riscontro probatorio.
Il Collegio esamina infine il profilo di contrasto con le finalità di incentivazione delle energie rinnovabili. Gli atti regionali presupposti, non impugnati, risultano conformi al quadro nazionale e comunitario, ispirato ai principi di precauzione e prevenzione, che legittimano la previsione di regole specifiche su distanze tra impianti e limiti di potenza.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.