Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 989 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario passata in cosa giudicata. Presupposti di rito dell’azione sono la conformità all’originale del titolo ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso e di fondi fuori bilancio. La serialità del contenzioso giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente per un importo liquidato nel titolo. La sentenza è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero e non è stata eseguita.
La parte chiede quindi al giudice amministrativo l’ordine di pagamento delle somme, in linea capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituisce con mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Il Tribunale accerta poi il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica, termine dilatorio stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risulta alcuna contestazione sull’inadempimento dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delegare ad altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento.
Il Collegio precisa che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altro capitolo disponibile e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che coincide con quella inadempiente.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio rileva infine che l’inerzia non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale su condanne inottemperate. Dispone perciò la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.