Inammissibile il ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato in assenza di contestazione della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 5548 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale e non si estende a pretese violazioni di legge sostanziale o processuale, che attengono al modo di esercizio della giurisdizione e non alla sua sussistenza. È inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione qualora la questione non sia stata mai contestata nelle precedenti fasi del giudizio, essendosi formato il giudicato implicito interno sulla giurisdizione per effetto della mancata impugnazione di una pronuncia di merito resa nel presupposto implicito della giurisdizione medesima. L’eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile in relazione a errores in procedendo o in iudicando, che non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale.
Il Fatto
L’associazione sportiva, concessionaria di un impianto sportivo di proprietà dell’ente locale, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina dirigenziale di decadenza/revoca della concessione per il mancato pagamento dei canoni e del debito pregresso. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse esercitato una potestà vincolata.
Il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione, escludendo rilevanza al sopravvenuto accordo di rateizzazione del debito. L’associazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo la natura privatistica del rapporto concessorio.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 362 c.p.c., è circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende a pretese violazioni di legge che concernono il modo di esercizio della giurisdizione.
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva mai contestato la giurisdizione del giudice amministrativo nelle precedenti fasi del giudizio, con conseguente formazione del giudicato implicito interno sulla giurisdizione. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il vizio non è ravvisabile in relazione a errores in procedendo o in iudicando, che non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale. Nessuna delle argomentazioni svolte nell’istanza di decisione è risultata idonea a contestare le conclusioni rassegnate nella proposta di definizione accelerata, integralmente condivisa dal Collegio.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla sanzione accessoria di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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