Soccorso istruttorio escluso per la mancata allegazione dei titoli valutabili (Cons. Stato n. 6583 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure valutative per la progressione tra aree professionali, il candidato che ometta di allegare alla domanda i provvedimenti formali attestanti i titoli che intende far valere non può invocare il soccorso istruttorio, in ragione del principio di autoresponsabilità. La commissione esaminatrice non è tenuta a ricostruire d’ufficio la posizione del candidato, né può utilizzare la documentazione prodotta da altri concorrenti, poiché ciò violerebbe la par condicio. È onere del partecipante fornire tutti gli elementi utili alla valutazione, secondo le prescrizioni della lex specialis, e non rilevano le disposizioni di servizio interne prive di valore provvedimentale.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un Comune con qualifica di istruttore amministrativo, aveva partecipato alla procedura valutativa indetta dall’ente per la progressione nell’area dei funzionari, volta a coprire tre posti. Espletate le operazioni, il Comune aveva approvato gli atti della commissione e inquadrato i vincitori nella nuova qualifica. Ritenuti illegittimi quegli atti, la ricorrente ne aveva chiesto l’annullamento al TAR Puglia, che aveva respinto il ricorso.

La dipendente ha quindi proposto appello, lamentando la mancata valutazione di incarichi di responsabilità di procedimento risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018 e di incarichi conferiti nel 2021 e 2022. Ha sostenuto che l’attribuzione di un solo punto le avrebbe consentito di superare in graduatoria un controinteressato e risultare vincitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’appello rilevando un dato insuperabile: la mancata produzione dei documenti sui quali la commissione avrebbe dovuto fondare il punteggio. Il bando, agli artt. 2 e 5, prescriveva che il candidato fornisse tutti gli elementi utili alla valutazione e allegasse gli attestati, le certificazioni o i provvedimenti comprovanti le competenze professionali.

La ricorrente si era limitata a depositare documentazione insufficiente, in violazione della lex specialis. Il Collegio ha ribadito che il soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato commette un evidente errore nella compilazione della domanda, perché ciò contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio tra i concorrenti.

La tesi secondo cui la commissione avrebbe dovuto ricostruire la posizione della candidata dai documenti prodotti da altri partecipanti è stata giudicata infondata: la produzione di un concorrente comprova le competenze di chi l’ha presentata, non di chi non ha usato la diligenza minima. Il Collegio ha inoltre osservato che la selezione era riservata a personale di ruolo, dal quale è esigibile una diligenza almeno sufficiente.

Quanto agli incarichi del 2016, 2017 e 2018, la Corte ha escluso che le disposizioni di servizio possano valere come atti di conferimento, richiamando la cornice degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990. L’individuazione del responsabile del procedimento rientra nei poteri di gestione del rapporto di lavoro e richiede un atto idoneo, che nella specie non risultava ritualmente prodotto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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